Socio unico persona giuridica della mandataria, non è dovuta la dichiarazione sui requisiti di ordine generale

02 Dicembre 2019

Non è dovuta la dichiarazione sulla mancanza di cause d'esclusione ex art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016 da parte della società (e dei relativi rappresentanti) quale socio della mandataria, trattandosi di socio unico persona giuridica, come tale non rimesso al relativo regime di cui all'art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016.

Nell'accogliere parzialmente l'appello, il Collegio ha avuto modo di rilevare come non sussista alcun dovere di presentare la dichiarazione sulla mancanza di cause d'esclusione ex art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016 da parte di un concorrente (e dei relativi rappresentanti) quale socio della mandataria di un ATI, trattandosi di socio unico persona giuridica, come tale non rimesso al relativo regime di cui all'art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016.

Per il Collegio, infatti, secondo l'interpretazione già ampiamente diffusa sotto la vigenza dell'art. 38, comma 1, lett. c, d. lgs. n. 163 del 2006, anche per l'assenza della dichiarazione del socio della società in accomandita semplice maggioritaria al 99% della mandante non è richiesta alcuna dichiarazione sulla mancanza delle cause di esclusione, atteso che l'art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016 prescrive il possesso dei requisiti generali in capo al «socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci», socio che coincide nel caso in esame con la s.a.s., non già con il relativo socio (di cui peraltro l'appellante non ha dedotto la titolarità di poteri rappresentativi).

Infine, è risultata priva di fondamento anche la censura riferita all'illegittima ammissione al soccorso istruttorio della dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti generali in capo ai soggetti apicali del socio maggioritario della consorziata designata per la prestazione del servizio, atteso che la mancanza delle dichiarazioni sui requisiti di cui all'art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016 ben rientra fra le carenze soccorribili ex art. 83, comma 9, d. lgs. n. 50 del 2016, trattandosi d'irregolarità essenziale correlata al documento di gara unico europeo, non afferente al contenuto dell'offerta, e dunque ben passibile di sanatoria.