Il regime forfettario e le ricadute sulle detrazioni fiscali

02 Dicembre 2019

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 69/E/2019 ha fornito la risposta ad un interpello presentato da un contribuente, lavoratore dipendente e coniugato con una libera professionista la quale ha optato per l'applicazione del regime forfetario ex l. 190/2014. L'articolo, partendo da questo recente documento dell'amministrazione finanziaria, vuole porre l'attenzione sui collegamenti fra il ben noto Regime Forfettario e le (meno note forse) diverse detrazioni fiscali.
Il regime forfettario l.190/2014

Come noto, la Legge di Bilancio 2019 (l. 145/2018) ha introdotto nel sistema fiscale italiano delle importanti novità con riferimento al Regime Forfettario di cui alla l. 190/2014.

Questo regime fiscale agevolato è conosciuto da diversi anni ormai, infatti fu istituito dalla Legge Finanziaria del 2015 e da quella data rappresenta l'unico regime agevolato per gli operatori economici di ridotte dimensioni meglio identificabili nella categoria definita delle “partite IVA individuali” (ossia le imprese esercitate sotto forma di ditta individuale o le attività professionali esercitate da liberi professionisti in forma individuale).

Ciò che ha innovato la legge di bilancio 2019 è sicuramente rappresentato dal netto ampliamento dell'ambito applicativo di questo regime, innalzando anzitutto la soglia limite dei ricavi/compensi ed eliminando dei requisiti di accesso fino al 31.12.2018 esistenti (riguardanti in primis il costo del personale e quello dei beni strumentali) che ne limitavano difatti la applicazione in molti casi.

Pertanto, ora i soggetti interessati dai vantaggi e svantaggi di questo regime, in termini quantitativi, rappresentano sicuramente una maggiore fetta dei titolari di partita Iva nel nostro paese.

Senza addentrarsi nei requisiti di accesso al regime in parola, in questa sede ci preme focalizzare alcune “ricadute” in capo al nucleo familiare del soggetto che ha deciso di optare per questa particolare modalità di tassazione del proprio reddito imprenditoriale/professionale.

Anzitutto quindi è necessario ricordare che chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività previsto per la specifica attività esercitata dal contribuente stesso.

Dal reddito così forfetariamente determinato si possono poi dedurre i contributi previdenziali obbligatori (compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi).

Al reddito imponibile calcolato quindi si applica un'unica imposta, nella misura del 15% oppure del 5% in caso si tratti di una nuova attività nei primi cinque anni di esercizio della stessa, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

La parola chiave su cui focalizzare la nostra attenzione in questo momento è appunto “sostitutiva”. Questo sta a significare che l'imposta che si trova a pagare il contribuente c.d. “forfettario” non è l'imposta sui redditi solitamente conosciuta (ossia l'Irpef) ma bensì una imposta che sostituisce quest'ultima e le altre imposte sopra citate.

Perché preme sottolineare questo aspetto? Rispondiamo subito dicendo, perché è proprio in questo “territorio” che bisogna muoversi quando si parla di detrazioni di imposta, siano esse per figli a carico o di altro genere.

La detrazione fiscale per familiari a carico

Iniziamo quindi a parlare di detrazioni per figli a carico: le stesse sono previste dal nostro ordinamento fiscale dall'art. 12 del TUIR e in concreto consistono in un “sconto” sull'imposta che il contribuente dovrebbe pagare sul proprio reddito da lavoro, sconto che diminuisce all'aumentare del reddito in ragione di una ratio proporzionale dove chi guadagna di meno ha diritto a maggiore aiuto rispetto a chi guadagna di più. Si dice quindi che la detrazione è inversamente proporzionale al reddito del contribuente.

Dato che stiamo parlando di carichi familiari e nucleo familiare è opportuno sottolineare che questa detrazione spetta ad entrambi i genitori e quindi fra gli stessi va ripartita. Come? Unicamente come prevede la normativa fiscale vigente, ossia:

-al 50% a ciascun genitore

oppure in caso di accordo tra i genitori stessi

-al 100% al genitore che ha conseguito il maggiore reddito nel periodo di imposta.

Queste sono le uniche due opzioni che vengono fornite ai contribuenti. La seconda opzione è, in linea di principio, volta a tutelare il genitore che non avendo conseguito reddito alcuno oppure avendo conseguito un reddito di importo ridotto si possa trovare nella situazione di “incapienza” (cioè, in parole meno tecniche, non abbia subito sul proprio reddito un'imposta in misura sufficiente per assorbire questo “sconto” concesso dall'erario e di cui stiamo tanto parlando) il quale ha quindi la facoltà di donare la detrazione al coniuge che ne può beneficiare interamente avendo sufficiente o maggiore imposta dovuta.

La detrazione fiscale ed il regime forfettario

Fatto questo dovere preambolo, è quindi ora necessario chiarire queste regole di cui sopra interessano l'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'IRPEF.

Il contribuente, titolare di partita Iva, che ha optato per l'applicazione del regime agevolato c.d. “forfettario” su questo reddito non sarà mai chiamato a subire l'imposta IRPEF ma, come detto in precedenza, subirà una imposta sostitutiva. Pertanto, questo contribuente in ambito di detrazioni fiscali in genere, e quindi anche per carichi di familiari nello specifico, sarà sempre in un certo senso incapiente se non ha conseguito altri redditi di diversa natura soggetti ad ordinaria tassazione IRPEF (pensiamo ad esempio a redditi di natura fondiaria o di lavoro dipendente, ecc.).

Ed è proprio su questo aspetto che l'Agenzia delle Entrate ha voluto esprimere il proprio parere ufficiale con la Risoluzione 69/E/2019 del 22 luglio 2019, che deriva dalla risposta fornita all'interpello presentato da un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista, la quale applica il regime “forfetario” come sopra meglio definito.

Dato che come sopra abbiamo rappresentato, la moglie dell'istante, non avendo altro reddito se non quello prodotto con la propria attività da libera professionista, si trova nella situazione di non potere beneficiare di alcuna detrazione e pertanto il marito ha chiesto se fosse a quest'ultimo possibile fruire nella misura del 100% della detrazione per figli a carico.

Il marito istante, nel promuovere il suo quesito all'Amministrazione Finanziaria ha voluto opportunamente richiamare la Circolare 15/E/2007 emanata dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella quale fu a suo tempo evidenziato che l'accordo tra i genitori per l'attribuzione della detrazione per i figli a carico abbia proprio l'obiettivo di evitare che, a causa dell'incapienza dell'Irpef di uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte la detrazione fiscale.

Pur tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come la normativa vigente preveda che:

-la detrazione per familiari a carico, previo accordo tra i genitori, possa essere fruita al 100% solo dal genitore con il maggiore reddito;

-che il reddito generato dall'attività imprenditoriale o professionale del contribuente che abbia optato per l'applicazione del regime forfettario di cui alla l. 190/2014, sebbene non sia assoggettato ad IRPEF, rileva a tutti gli effetti per la determinazione del reddito complessivo del contribuente che rappresenta l'elemento con il quale identificare quale dei genitori abbia il reddito più elevato.

Nel caso di specie, infatti, era proprio la moglie il coniuge con il maggiore reddito complessivo e pertanto diveniva in concreto impossibile attribuire interamente la detrazione per familiari a carico al marito, lavoratore dipendente e certo della capienza di imposta IRPEF per beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.

Ne deriva perciò che per questo nucleo familiare, le previsioni normative e la risposta di cui alla risoluzione dello scorso luglio sopra citato abbiano come conseguenza che nella migliore delle ipotesi (ossia attribuzione al 50% per ciascun genitore) la detrazione in parola venga persa per il 50% spettante alla madre in quando il reddito dalla stessa generato non è soggetto ad IRPEF.

Questa trattazione appena effettuata, ad avviso di chi scrive, serve sia per fornire una importante puntualizzazione in ragione dell'orientamento dimostrato dall'Agenzia delle Entrate sull'argomento esaminato, ma serve altresì quale importante spunto per il contribuente, titolare di partita e che si trova nelle condizioni tali per cui possa optare per l'applicazione del regime forfettario di cui alla l. 190/2014, per effettuare una più ampia valutazione della reale convenienza in termine di imposizione l'adozione del regime agevolato o meno.

Le altre detrazioni fiscali ed il regime forfettario

Bisogna infatti ricordare che ogni altra eventuale detrazione fiscale IRPEF prevista e concessa dall'attuale comparto normativo possa, o meglio debba, essere presa in considerazione e valutata in quanto in caso di adozione del regime forfettario la stessa andrebbe persa dal contribuente.

Così ad esempio:

- le detrazioni fiscali IRPEF per oneri detraibili (quali gli interessi sul mutuo per l'abitazione principale, le spese sanitarie, le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, le spese per attività sportive dei ragazzi, ecc.);

- le detrazioni fiscali IRPEF per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (le ormai note detrazioni c.d. del 50% e del 55% magari già iniziate in annualità precedenti e che non hanno ancora concluso il loro iter decennale di detrazione);

- eventuali oneri deducibili dal reddito da assoggettare ad IRPEF (quali ad esempio le forme di previdenza complementare)

sono sicuramente delle variabili che entrano in gioco nella scelta per il titolare di partita di aderire o meno al regime forfettario, al fine di meglio identificare una attesa convenienza rappresentata da un risparmio in termini di imposizione fiscale rispetto all'ordinario assoggettamento del reddito prodotto all'IRPEF.

In conclusione

Lo spunto che questo contributo intende quindi fornire al lettore, oltre a rendere noto l'orientamento ufficiale tenuto dall'Agenzia delle Entrate e riportato nella Risoluzione 69/E/2019 del 22 luglio 2019, è soprattutto quello di porre la giusta attenzione sulle connessioni e conseguenze che comporta l'aderire ad un regime agevolato come quello Forfettario di cui alla l. 190/2014. Laddove la norma fiscale preveda una agevolazione fiscale è sempre quindi opportuno analizzare quali eventuali “svantaggi” indiretti il contribuente deve mettere in conto.

Il consiglio è quindi quello di affidarsi sempre al proprio consulente fiscale per condividere, sulla scorta dei dati storici e delle scelte future, quale possa essere la strada migliore da percorrere.

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