Virus nel sistema PEC e omessa notifica dell'atto: quando va domandata la rimessione in termini?
02 Dicembre 2019
Virus nella rete del sistema informatico. La Corte d'Appello dichiarava improcedibile l'appello proposto (art. 348 c.p.c.) avverso la sentenza di primo grado, per omessa notificazione della stessa e riteneva inammissibile l'istanza di rimessione in termini proposta dal ricorrente, al fine di notificare il ricorso con decreto di fissazione di nuova udienza. Il ricorrente si rivolge allora alla Corte di Cassazione lamentando la sussistenza dei presupposti per la concessione della rimessione in termini per la notificazione dell'atto di appello, omessa per errore scusabile che è dipeso da causa a lui non imputabile poiché il mancato ricevimento da parte del difensore della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza si era verificato per la presenza di un virus all'interno della rete del sistema informatico dello studio legale.
Rimessione in termini e tempestività dell'iniziativa. In primo luogo, la Cassazione sottolinea che, qualora la Corte d'Appello dichiari l'improcedibilità dell'azione per non aver il ricorrente provveduto a notificare all'amministrazione il ricorso e il provvedimento di fissazione di nuova udienza nel termine stabilito, tale pronuncia, in quanto esaurisce la potestas iudicandi del giudice adito, sia suscettibile di impugnazione per cassazione, altrimenti in difetto della quale il decreto di improcedibilità passa “in cosa giudicata”. |