Virus nel sistema PEC e omessa notifica dell'atto: quando va domandata la rimessione in termini?

Redazione scientifica
02 Dicembre 2019

Nel caso di mancato ricevimento da parte del difensore della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza a causa di un virus nel sistema informatico dello studio legale, la domanda di rimessione in termini deve essere presentata tempestivamente.

Virus nella rete del sistema informatico. La Corte d'Appello dichiarava improcedibile l'appello proposto (art. 348 c.p.c.) avverso la sentenza di primo grado, per omessa notificazione della stessa e riteneva inammissibile l'istanza di rimessione in termini proposta dal ricorrente, al fine di notificare il ricorso con decreto di fissazione di nuova udienza. Il ricorrente si rivolge allora alla Corte di Cassazione lamentando la sussistenza dei presupposti per la concessione della rimessione in termini per la notificazione dell'atto di appello, omessa per errore scusabile che è dipeso da causa a lui non imputabile poiché il mancato ricevimento da parte del difensore della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza si era verificato per la presenza di un virus all'interno della rete del sistema informatico dello studio legale.

Rimessione in termini e tempestività dell'iniziativa. In primo luogo, la Cassazione sottolinea che, qualora la Corte d'Appello dichiari l'improcedibilità dell'azione per non aver il ricorrente provveduto a notificare all'amministrazione il ricorso e il provvedimento di fissazione di nuova udienza nel termine stabilito, tale pronuncia, in quanto esaurisce la potestas iudicandi del giudice adito, sia suscettibile di impugnazione per cassazione, altrimenti in difetto della quale il decreto di improcedibilità passa “in cosa giudicata”.
Al riguardo, i Giudici di legittimità, esaminando il caso specifico, notano come il difensore di fiducia del ricorrente, comparso all'udienza tramite un sostituto, non ha in essa formulato alcuna istanza di rimessione in termini, essendo tale richiesta pervenuta solo successivamente alla pronuncia di improcedibilità della Corte d'Appello, con esaurimento così della potestas iudicandi.
Infatti, la rimessione in termini presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che intende avvalersene, poiché la mancata presentazione tempestiva dell'istanza di rimessione in termini al giudice dinanzi al quale è stato omesso l'adempimento esclude la presenza di una violazione di legge nel provvedimento impugnato, che la Corte distrettuale ha emesso correttamente nella sussistenza dei presupposti ex art. 348 c.p.c., in assenza, appunto, di tale istanza.
E siccome nel caso in esame tale istanza è stata presentata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione con il motivo di ricorso, per tale ragione deve essere considerata inammissibile.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.