Aiuto al suicidio: quando la condotta è lecita

Giovanni Caspani
02 Dicembre 2019

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica...
Introduzione

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Il caso

Il provvedimento in commento si è pronunciato sull'ambito di applicazione dell'art. 580 c.p. che punisce chi determina altri al suicidio, chi ne rafforza il proposito già formatosi e, infine, chi ne agevola l'esecuzione, individuando uno specifico profilo di incostituzionalità come specificato nella massima.

La decisione si inserisce nel processo a carico di M.C., imputato per la violazione dell'art. 580 c.p., avendo egli accompagnato da Milano in Svizzera, in una struttura sanitaria, guidando un'autovettura debitamente predisposta, F.A., che due giorni dopo si procurava la morte.

È necessario precisare le condizioni di F.A. e le modalità che hanno portato al suo decesso.

L'uomo a seguito di sinistro stradale era rimasto tetraplegico, affetto da cecità bilaterale e permanente, non autonomo né nella respirazione né nell'alimentazione e trafitto da acute sofferenze, che solo in parte potevano essere lenite. Intatta la capacità di intendere e di volere. Tale situazione permaneva da circa tre anni ed era irreversibile.

Gli era stata prospettata la possibilità, da lui rifiutata, di giungere a morte sottoponendosi, in Italia, alla sedazione profonda, contestuale all'interruzione dei trattamenti di ventilazione e di alimentazione.

La sua scelta di uccidersi mediante una condotta commissiva era maturata prima e indipendentemente dall'intervento di M.C.

In Svizzera ha assunto il farmaco letale in autonomia, azionando con la bocca uno stantuffo che glielo ha iniettato.

Al processo l'imputato è giunto dopo che il GIP di Milano ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura ha ordinato la formulazione dell'imputazione coatta.

L'art. 580 c.p. è compatibile con la Costituzione?

La Corte d'Assise di Milano lamenta che l'art. 580 c.p. incrimini anche le condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima, a prescindere da ogni riferimento alle condizioni personali del soggetto passivo e alle ragioni del suo gesto, ed è diretta a rimuovere la fattispecie delittuosa dell'aiuto al suicidio. La pronuncia, nella prospettiva della Corte, rappresenterebbe una conseguenza automatica dell'interpretazione degli artt. 2, 13, primo comma, e 117 della Costituzione, in riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che attribuirebbero a ciascuna persona la libertà di scegliere quando e come porre fine alla propria vita. In tale contesto normativo l'aiuto al suicidio prestato in favore di chi si sia autonomamente determinato nell'esercizio di tale libertà costituzionale si tradurrebbe, in ogni caso, in una condotta inoffensiva.

La Corte Costituzionale si è espressa in due momenti diversi. Prima con l'ordinanza n. 207 del 2018 ha anticipato una pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., invitando il legislatore a intervenire con una modifica normativa e rinviando la decisione di quasi un anno; poi, preso atto dell'inutile decorso del tempo, ha adottato l'ormai prevedibile (e prevista) sentenza. Ha utilizzato quello che nella stessa sentenza viene definito meccanismo della "doppia pronuncia" (sentenza di inammissibilità "con monito" seguita, in caso di mancato recepimento di quest'ultimo, da declaratoria di incostituzionalità) necessario per garantire la legalità costituzionale.

La Corte non ha condiviso in toto le premesse del ragionamento effettuato dalla Corte d'Assise, analizzando con estrema chiarezza i valori tutelati dall'art. 580 c.p., così ripercorrendone la ratio.

Scrive che il nostro ordinamento, pur non sanzionando il suicidio (il che sarebbe possibile solo quando lo stesso non si consuma) “punisce, però, severamente (con la reclusione da cinque a dodici anni) chi concorre nel suicidio altrui, tanto nella forma del concorso morale, vale a dire determinando o rafforzando in altri il proposito suicida, quanto nella forma del concorso materiale, ossia agevolandone «in qualsiasi modo» l'esecuzione… Il legislatore penale intende dunque, nella sostanza, proteggere il soggetto da decisioni in suo danno: non ritenendo, tuttavia, di poter colpire direttamente l'interessato, gli crea intorno una “cintura protettiva”, inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui.”

Il fondamento costituzionale di tale forma di tutela è individuato nell'art. 2 Cost. – così come nell'art. 2 CEDU – che attribuisce allo Stato il dovere di tutelare la vita di ogni individuo e non quello “di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire”.

Specifica che dal diritto alla vita non deriva “un vero e proprio diritto a morire” e fornisce un'interpretazione dell'art. 580 c.p. che lo rende compatibile con il quadro costituzionale, sicuramente mutato rispetto al complesso di valori che avevano indotto il legislatore del 1930 ad introdurre tale fattispecie. Si è passati dalla scelta di tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile, anche in funzione dell'interesse che la collettività riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini, alla protezione della persona umana come valore in sé e in particolare di quelle più deboli. Testualmente: “L'incriminazione dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere.” E ancor più chiaramente: “Il divieto in parola conserva una propria evidente ragion d'essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all'esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto. Al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.).”

L'art. 580 c.p. e i limitati profili d'incostituzionalità. I presupposti del ragionamento della Corte

L'attenta esegesi che ha portato a riconoscere alla norma censurata l'idoneità a tutelare il bene della vita ne ha anche evidenziato un limite, sicuramente non prevedibile dal legislatore che l'ha introdotta, ma emerso per il verificarsi di situazioni come quella di F.A., rese possibili dallo sviluppo della medicina e della tecnologia ad essa applicata, capaci di mantenere in vita persone in condizioni estremamente compromesse. Situazioni nelle quali l'agevolazione di terzi nel proprio suicidio può presentarsi al malato come unica via d'uscita per sottrarsi al mantenimento in vita mediante strumenti artificiali che ha il diritto di rifiutare ex art. 32 Cost.

In simili casi, secondo la giurisprudenza sviluppatasi dalla seconda metà degli anni duemila, la decisione di lasciarsi morire poteva essere già presa dal malato. Preme ricordare le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 438 del 2008 e n. 253 del 2009 riguardo al valore costituzionale del consenso informato del paziente al trattamento sanitario, qualificato come vero e proprio diritto della persona, che “trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che la libertà personale è inviolabile, e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Il consenso informato quindi è assurto a condizione di legittimità dell'attività medica.

Ora il consenso informato ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Tale conclusione significa che il criterio di disciplina della relazione medico - malato è quello della libera disponibilità del bene salute da parte del paziente in possesso delle capacità intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte che può comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve essere sempre rispettata dal sanitario (Cass. pen. Sez. IV, n. 37077 del 24.6.2008 e Cass pen. Sez. IV 27.11.2013 n. 2347/14).

Recependo tale orientamento ormai decennale, il legislatore ha promulgato la legge 22 dicembre 2017, n. 219 che detta le norme in materia di consenso informato, i cui requisiti erano stati elaborati negli anni dalla giurisprudenza e da fonti normative secondarie ed introduce, per la prima volta, le c.d. disposizioni anticipate di trattamento. Sulla base di tale legislazione il paziente avrebbe potuto chiedere la interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e la contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua, vincolando i terzi.

In quest'ottica, la citata legge n. 219 del 2017 riconosce ad ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale (art. 1, comma 5).

È quindi evidente che, ancora prima dell'attuale pronuncia della Corte, l'ordinamento giuridico riconosceva al singolo il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari, anche se ciò avesse significato morire.

La legge 219/2017 ha integrato la legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) – che tutela e garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del paziente, prevedendo, all'art. 2 comma 2, che la richiesta di sospensione dei trattamenti sanitari possa essere associata alla richiesta di terapie palliative, allo scopo di alleviare le sofferenze del paziente. Il comma 2 dispone poi che il medico possa, con il consenso del paziente, ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari. Tale disposizione, ha chiarito la Corte costituzionale: “non può non riferirsi anche alle sofferenze provocate al paziente dal suo legittimo rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quali la ventilazione, l'idratazione o l'alimentazione artificiali: scelta che innesca un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte.”

Si rammenta, come già sopra accennato, che F.A. aveva rifiutato tale possibilità perché non gli avrebbe assicurato una morte rapida, ma che sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni.

L'assistenza al suicidio richiesta da F.A. non era (e non è) consentita dalla legislazione oggi in vigore. Il medico che sia richiesto di mettere a disposizione del paziente trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte, non è a ciò legittimato dalla legge n. 219/2017 o da altre norme.

(Segue). Le conclusioni dei giudici di legittimità

L'attenta analisi dei principi formatisi nella materia del consenso ai trattamenti sanitari, espressione prima dell'interpretazione e applicazione delle norme costituzionali, poi del dettato normativo, ha costituito la premessa del ragionamento seguito dalla Corte, le cui conclusioni ne costituiscono il logico e prevedibile sviluppo.

La Corte, individuato il diritto del malato di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche a cui sottoporsi, quale valore costituzionalmente tutelato e paritario rispetto al valore della vita e capace di condurlo a morte anche tramite condotte attive di terzi (quali il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore), ha ritenuto che lo stesso debba potersi esplicare anche in un “aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale.” La conclusione a cui perviene è quindi che “Il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive.”

Da qui la limitata contrarietà alla Costituzione dell'art. 580 c.p. laddove prevede, con l'irrogazione della sanzione penale, un presidio assoluto contro l'aiuto al suicidio.

Ma, la Corte ha ben delineato i limiti di tale contrarietà e, quindi, della liceità della condotta di assistenza al suicidio.

Il riferimento è alle sole “ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.”

Solo in presenza di tali requisiti “l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost.

Le conseguenze

La Corte, con l'ordinanza n. 207 dell'ottobre 2018 aveva chiaramente delineato le problematiche di una pronuncia di incostituzionalità dell'art. 580 c.p. e, per scongiurarle, aveva rinviato la decisione all'udienza del 24 settembre 2019. Quindi la presente sentenza, oltre a costituire il logico sviluppo dell'interpretazione costituzionale degli artt. 2, 3 e 32 Cost. in materia di consenso informato, era assolutamente prevista. Ciò non è bastato a che il Parlamento regolamentasse la materia e, quindi, i timori espressi dalla Corte si presentano di immediata attualità, in quanto rimane senza regolamentazione la prestazione di aiuto materiale ai pazienti nelle condizioni sopra descritte, suscettibile di abusi nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili.

Solo una normativa ad hoc è in grado di evitare “scenari, gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità” e regolamentare “plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto, la disciplina del relativo processo medicalizzato, l'eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura.”

La Corte, prima con l'ordinanza, ha suggerito l'inserimento della disciplina nel “contesto della legge n. 219 del 2017 e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della «relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico», opportunamente valorizzata dall'art. 1 della legge medesima” e l'opportunità che la somministrazione di farmaci letali segua al coinvolgimento del paziente in un percorso di cure palliative. Una sorta, si legge, di pre-requisito rispetto alla scelta esiziale. Poi, con la sentenza, ha emesso una pronuncia che indica “i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento”. In altre parole, non ha pronunciato un annullamento “secco” dell'art. 580 c.p. ma ha cercato di colmare i vuoti della disciplina ricavando i “criteri di riempimento” dal sistema vigente ed in particolare dalla legge 219/2017, che disciplina una procedura medicalizzata per i soggetti che decidono di lasciarsi morire. La stessa, secondo la Corte, è estensibile alle situazioni trattate nella sentenza e, con le necessarie integrazioni “si presta a dare risposta a buona parte delle esigenze di disciplina poste in evidenza”.

La prima riguarda le modalità di verifica medica dei presupposti necessari per la richiesta d'aiuto, che richiedono l'accertamento della capacità di autodeterminazione del paziente e del carattere libero e informato della scelta espressa. Il riferimento è all'art. 1 della legge.

Quanto all'esigenza di coinvolgimento dell'interessato in un percorso di cure palliative, il rinvio è all'art. 2, che prevede che debba essere sempre garantita al paziente un'appropriata terapia del dolore e l'erogazione delle cure palliative.

La verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio deve restare competenza esclusiva di strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale e richiede l'intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, che possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. La Corte lo affida ai comitati etici territorialmente competenti, già investiti, per legge, di funzioni consultive intese a garantire la tutela dei diritti e dei valori della persona in relazione all'uso di farmaci e dispositivi medici.

La sentenza menziona incidentalmente anche il tema dell'obiezione di coscienza del personale sanitario, specificando che la decisione non crea, in capo ai medici, alcun obbligo di procedere all'aiuto al suicidio.

Le menzionate condizioni procedimentali, poiché individuate a seguito di un'attività ricognitiva ed interpretativa dell'ordinamento vigente, valgono solo per i fatti successivi alla pubblicazione della sentenza. Quanto ai fatti anteriori, tra i quali il caso concreto al vaglio della Corte d'Assise di Milano, si legge che “la non punibilità dell'aiuto al suicidio rimarrà subordinata, in specie, al fatto che l'agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee comunque sia a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti. Occorrerà dunque che le condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell'aiuto - patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli - abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico; che la volontà dell'interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua. Requisiti tutti la cui sussistenza dovrà essere verificata dal giudice nel caso concreto.”

Peraltro, in mancanza di un intervento normativo, nuovamente sollecitato dalla Corte in chiusura della sentenza, residuano ampie e delicate problematiche, che rimangono in carico ai pazienti, ai loro familiari, ai sanitari ed all'autorità giudiziaria, sia quella penale, che si troverà ad applicare l'art. 580 c.p., il cui ambito è stato rimodellato dalla sentenza della Corte, sia quella civile.

Rispetto a quest'ultimo settore è facile prevedere che le istanze di malati, in condizioni simili a quelle di F.A., difficilmente troveranno rispondenza nell'ambito delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private e quindi potranno coinvolgere la giurisdizione, posta a tutela di un ormai riconosciuto diritto costituzionalmente rilevante.

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