Portale notizie di reato (PPT)

Luigi Giordano
03 Dicembre 2019

Il Portale delle Notizie di Reato rappresenta il punto di accesso nazionale che consente agli organi della polizia giudiziaria di trasmettere le notizie di reato alla Procura della Repubblica competente. L'istituzione del Portale persegue lo scopo di ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti semplificando, in particolare, le attività di iscrizione e di aggiornamento di una notizia di reato nel Registro Penale (Rege web). Il fondamento normativo di questo sistema può essere ravvisato nell'art. 108-bis, c. 1, disp. att. c.p.p. e nelle regole tecniche contenute nel D.M. n. 44 del 2011.
Inquadramento

A differenza di quanto avvenuto con il processo civile, il processo penale telematico non è stato oggetto di una previsione normativa, ad eccezione della disciplina di cui all'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, che ha introdotto l'obbligatorietà delle notifiche penali telematiche a persona diversa dall'imputato.

Il Ministero della Giustizia, titolare ex art. 110 Cost. dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, tuttavia, fin dagli anni novanta, ha informatizzato i registri di cancelleria anche nel settore penale, senza però prevedere un sistema unico nazionale.

Per tale ragione, nel corso del tempo, si sono diffusi diversi sistemi, via via autorizzati dal Ministero, fino alla scelta definitiva del 2014 di adottare su tutto il territorio nazionale un unico sistema del processo di cognizione. La diffusione di questo sistema, iniziata in via sperimentale nel 2008 con gli uffici giudiziari di Firenze, Genova, Napoli e Palermo, si è conclusa ad aprile 2016.

L'attuale fase automazione di tali registri penale, pertanto, rappresenta l'esito di una lunga evoluzione, di durata quasi trentennale, caratterizzata da una pluralità di progetti intrapresi, molti dei quali poi abbandonati, dalla contemporanea presenza sul territorio di sistemi informatici differenti per scelte tecnologiche e funzionali, dalla carenza della comunicazione delle informazioni tra i vari sistemi informativi automatizzati in un settore nel quale la condivisione delle informazioni tra i diversi uffici è assolutamente indispensabile.

Nel corso del 2016, è stato portato a compimento lo sforzo di razionalizzazione ed integrazione dei sistemi dell'area penale, avviato nel 2002 per il settore dell'esecuzione e delle misure di prevenzione e nel 2006 per il settore della cognizione, per mezzo della riduzione ad unità della pluralità di sistemi informatici dedicati alla gestione dei registri.

Il risultato di tale attività è stato quello di ricondurre i molteplici software presenti sul territorio a tre sistemi informativi automatizzati di base:

1) il sistema informativo della cognizione (SICP) deputato alla informatizzazione della fase di cognizione del processo penale;

2) il sistema informativo dell'esecuzione (SIES) deputato alla informatizzazione della fase di esecuzione del processo penale;

3) il sistema informativo delle misure di prevenzione (SIPPI) ormai già evoluto nel sistema SIT MP deputato alla gestione delle misure di prevenzione personali e reali.

La copertura funzionale di tali sistemi è idonea a gestire la quasi totalità delle attività di tipo penale degli uffici giudiziari. La loro diffusione territoriale è ormai nazionale.

Il sistema informativo della cognizione penale (S.I.C.P.)

Il Sistema informativo della cognizione penale (S.I.C.P.) costituisce l'evoluzione del precedente RE.GE. ed è in grado di gestire tutte le fasi del procedimento e del processo nei suoi diversi gradi di giudizio di merito.

Tale registro informatico contiene anche un avanzato sistema di assegnazione automatica dei fascicoli al momento dell'iscrizione in Procura e costituisce la base dati dalla quale vengono estratte le statistiche in ambito penale.

Il SICP, in particolare, consente di gestire:

• I registri della fase di cognizione del processo penale relativi al PM presso il Tribunale, al Tribunale (GIP/GUP e Dibattimento di primo grado), al Giudice di Pace, alla Procura Generale (registro visti e impugnazioni) e alla Corte di Appello;

• I registri delle misure cautelari personali e delle misure cautelari reali sia del giudice procedente che del Tribunale del Riesame;

• I registri relativi alla gestione dei corpi di reato e dei depositi giudiziari;

• La banca dati centrale delle misure cautelari.

Nell'ambio del SICP è gestito anche il portale delle notizie di reato, che consente l'annotazione preliminare relativa alla notizia di reato sul SICIP da parte delle forze dell'ordine con l'immediato inserimento nel sistema documentale delle diverse Procure.

Il Portale notizie di reato

Per poter dare inizio alle indagini preliminari, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria devono acquisire una notizia di reato che consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica).

Il pubblico ministero deve iscrivere immediatamente subito ogni notizia di reato, acquisita personalmente o comunicatagli da altri, comprese le condizioni di procedibilità, nel Registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 cod. proc. pen..
Da questo momento iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

L'operazione materiale dell'iscrizione può rivelarsi lunga, soprattutto nei grandi uffici giudiziari nei quali il passaggio della notizia di reato dalla polizia giudiziaria al registro della Procura della Repubblica può avvenire in un lungo lasso temporale. Per velocizzare questa fase si è pensato di ricorrere all'informatizzazione.

Il “Portale delle Notizie di Reato” (con acronimo “Portale NdR”) rappresenta il punto di accesso nazionale che consente agli organi della polizia giudiziaria (cd. “Uffici Fonte “ o, più semplicemente, "Fonti esterne") di trasmettere le notizie di reato alla Procura della Repubblica competente (“Ufficio ricevente”).

L'istituzione del Portale persegue lo scopo di ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti semplificando, in particolare, le attività di iscrizione e di aggiornamento di una notizia di reato nel Registro Penale (“Rege web”).

Il fondamento normativo di questo sistema può essere ravvisato nell'art. 108-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., intitolato “Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato” e le regole tecniche contenute nel D.M. n. 44 del 2011, recante il “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” (si veda, in particolare, l'art. 19, che disciplina le disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari).

Tramite il “Portale NdR”, la polizia giudiziaria ha la possibilità di redigere una “Annotazione Preliminare”, che contiene tutti i dati relativi alla notizia di reato, e di trasmetterla alla Procura competente. Quest'ultima, ritrovando la notizia di reato all'interno del sistema informativo penale, può iscriverla nel proprio Registro Generale.

Il Registro Generale, poi, inoltra al “Portale NdR” le informazioni relative all'iscrizione, come il numero di registro, la data di iscrizione del procedimento ed il magistrato assegnatario.

Sempre per mezzo del “Portale NdR”, la polizia giudiziaria può anche trasmettere la documentazione che riguarda la notizia di reato in formato digitale, potendo in tal modo arricchire il patrimonio informativo del Sistema di Cognizione Penale e “popolare” la piattaforma documentale.

Il “Portale NdR”, infatti, oltre a consentire l'automazione del processo di iscrizione delle Notizie di Reato, offre un canale sicuro di trasmissione dei documenti digitali (in formato pdf) che andranno a popolare il fascicolo telematico poi governato da un programma di gestione documentale.

Le “annotazioni preliminari ORDINARIE” sono trasmesse selezionando la tipologia NDR come relative a procedimenti a carico di “NOTI” o di competenza “GIUDICE DI PACE” oppure nei confronti di “IGNOTI”.

La tecnologia utilizzata dal Ministero della Giustizia si basa su un Portale esposto in internet sul “Dominio Giustizia” cui si connettono gli utenti appositamente abilitati alla comunicazione di notizie di reato.

La sicurezza è garantita dal fatto che i soggetti che accedono al Portale sono autenticati e autorizzati. I dati trasferiti, inoltre, durante il trasporto, sono cifrati. Tutte le comunicazioni avvengono in maniera sicura con protocollo https grazie all'impiego di appositi certificati da caricare sulle postazioni di lavoro (PC) una sola volta all'avvio del servizio.

Le figure di riferimento ed i rispettivi ruoli

Per funzionamento del sistema rilevano tre profili professionali.

Si tratta del Referente unico di Procura con il quale si devono rapportare i c.d. Referenti di Ufficio di polizia giudiziaria.

Il primo ha il compito di rilasciare certificati per i Referenti di unità operativa di polizia giudiziaria. Quest'ultimo coordina le attività dei propri collaboratori del reparto di appartenenza, ai quali rilascia essa stessa i certificati per operare, in virtù del certificato di Referente di polizia giudiziaria ricevuto dalla Procura.

L'utente di Portale NdR riceve dal proprio Referente di unità operativa il certificato per operare.

Come funziona il sistema

L'uso del Portale avviene in due fasi:

  • la prima viene realizzata presso gli uffici delle forze dell'ordine, che provvedono a redigere l'informativa in maniera tradizionale e, successivamente, ad inserirla nel Portale notizie di reato;
  • la seconda coinvolge gli uffici della Procura che, dopo aver ricevuto e valutato l'informativa cartacea, ove necessario, la recuperano, per la successiva iscrizione a S.i.c.p. (cfr. C. Amoroso, Guida all'inserimento delle Annotazioni Preliminari di Portale, reperibile in rete al sito www.csm.it).

Per inserire una “Annotazione Preliminare” (AP-Portale) occorre effettuare il login; quindi, si deve selezionare il tipo di Annotazione Preliminare:
1) Ann. Preliminare Urgente, se deve essere trasmessa entro 48 h (es. nel caso di ispezioni, perquisizioni, sequestri, fermi o arresti);
2) Ann. Preliminare Ordinaria, in tutti gli altri casi.

La prima sezione da compilare è quella relativa ai “Dati notizia di reato”. La sezione successiva riguarda i dati del soggetto indagato. Seguono le Sezioni “Dati Persona Offesa” e “Dati del Denunciante”. Nella sezione “Dati QGF (Qualificazione Giuridica del Fatto)”, infine, deve essere indicato il reato attribuito al (primo) indagato.

Nel caso in cui si debba inserire un seguito di notizia di reato, selezionare nella schermata principale il campo “seguito di notizia”.

Va segnalato che non tutti i “seguiti di notizia di reato” devono essere iscritti.

Vanno iscritti quelli che a livello di fascicolo informatico introducono nuovi elementi (es. nuovi

indagati, nuovi denuncianti, nuovi reati, nuove cose sequestrate) oppure che completano dati già inseriti (es. informazioni desunte dal verbale di identificazione redatto successivamente alla prima CNR). Tali seguiti devono essere trasmessi alla Procura anche in forma cartacea.

Al contrario, non devono essere iscritti quelli che a livello di fascicolo informatico non introducono nuovi elementi (es. richieste di intercettazioni di indagati già iscritti, invio di annotazioni di PG, richieste di proroga indagini, ecc.). Tali seguiti devono essere trasmessi alla Procura solo in forma cartacea.

Per inserire gli oggetti di un fascicolo o le cose sequestrate, occorre selezionare la voce “Oggetti/cose seq.”, poi la relativa categoria di interesse:
1) Nuovo oggetto del fascicolo, cioè la cosa oggetto del reato;
2) Nuova cosa sequestrata, cioè il bene o la cosa in sequestro.

Imprescindibilità del deposito cartaceo della notizia di reato

L'utilizzo del “Portale N.d.r.” che non esime la polizia giudiziaria dal deposito cartaceo della notizia di reato.

L'art. 108-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., intitolato “Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato”, stabilisce che “Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica”. Il comma successivo, inoltre, stabilisce che, “quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione”.

L'art. 109 disp att. cod. proc. pen., tuttavia, impone alla “segreteria della Procura della Repubblica (di) annota(re) sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio”; la segreteria, poi, “li sottopone immediatamente al Procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato”.

Dal mancato raccordo tra queste disposizioni discende la necessità del deposito cartaceo nonostante l'utilizzo del Portale.

I protocolli con le organizzazioni forensi

Dopo l'introduzione del “Portale Notizie di Reato” (Portale NDR), presso alcune sedi giudiziarie sono stati stipulati appositi protocolli d'intesa tra la Procura della repubblica e le organizzazioni forensi, che prevedono la facoltà per il difensore che intenda presentare una denuncia-querela presso un ufficio di polizia o presso le sezioni di polizia giudiziaria, di presentare, oltre all'atto cartaceo con i relativi allegati, una copia in formato pdf di quanto deposita, inserendo in calce al verbale di deposito o all'atto di querela la richiesta, con la formula allegata, di voler ricevere comunicazione (a mezzo pec) del numero di R.G.N.R. e il nominativo del P.M. assegnatario.

Tale modalità consente al difensore che vi aderisca di ottenere, tramite comunicazione a mezzo pec, l'indicazione del numero del procedimento e del magistrato assegnatario.

Tale procedura, peraltro, non costituisce un obbligo per il difensore, ma una mera opportunità.

Pregi e difetti del portale notizie di reato

La trasmissione della notizia di reato tramite il Portale non è sostitutiva del deposito cartaceo, ma comunque consente maggiore rapidità e risparmio di risorse sia per gli Uffici requirenti, sia per le Forze di Polizia e di tutte le altre Fonti Informative (cioè i soggetti tenuti per legge a trasmettere le NdR tra cui INPS, e Aziende Sanitarie Locali) che abbiamo preventivamente ottenuto l'accreditamento.

Per mezzo dello strumento informatico illustrato, dunque, le “Fonti” compilano una preiscrizione temporanea su un registro di appoggio (c.d. annotazione preliminare) inserendo i dati relativi all'autore del reato, alla qualificazione giuridica, alla parte offesa e altro. Tali annotazioni preliminari, trasferite in tempo reale, consentono alla segreteria del pubblico ministero l'iscrizione semplificata nel RGNR dopo il vaglio e l'eventuale riqualificazione da parte del Procuratore della Repubblica.

La notizia di reato è subito disponibile nel Portale e, quindi, visionabile e valutabile dal magistrato, in particolare per le notizie urgenti e atti soggetti a convalida.

Per dare il senso del rilievo dello strumento, in 70 giorni lavorativi, al portale della Procura di Milano sono arrivate più di 13 mila notizie di reato, quasi 12 mila delle quali sono state inserite nel sistema informatico.

Con questo strumento, inoltre, è stata posta la base per l'introduzione del fascicolo informatico. La prospettiva dell'interoperabilità tra sistemi informativi tra i quali il Portale NdR costituisce un concreto incentivo alla smaterializzazione del fascicolo cartaceo e alla possibile realizzazione del risultato del processo penale telematico sulla falsariga di quanto sta avvenendo in sede civile (cfr. S. Moffa, Mezzi di ricerca della prova in Italia e in Europa e il portale “Notizie di Reato”, in Informatica e diritto, XLI annata, Vol. XXIV, 2015, n. 1-2, pp. 165-180).

Secondo la “Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018” del Consiglio Superiore della Magistratura dapprima citata, il Portale presenta alcune problematiche legate essenzialmente ad una infrastruttura tecnologica inadeguata.

In particolare, è stato rilevato che manca “un cruscotto di monitoraggio” per la polizia giudiziaria e manca un collegamento alla banca dati SDI in uso alle forze di polizia che sono, pertanto, costrette ad inserire due volte gli stessi dati in due diversi sistemi informatici;

La polizia giudiziaria, inoltre, può allegare file PDF all'annotazione preliminare, ma soltanto con estensione molto ridotta.

È, tuttavia, in fase di avanzata sperimentazione una nuova versione del Portale che dovrebbe consentire il superamento della criticità evidenziate introducendo, tra l'altro, il diretto collegamento tra il Portale e Document@.

Gli obiettivi del consiglio superiore della magistratura

È stato sostenuto che il ritardo “tecnologico” a cui si assiste in ambito penalistico è imputabile alle esigenze garantistiche del processo penale e alla segretezza insita nelle indagini preliminari (S. Moffa, Mezzi di ricerca della prova in Italia e in Europa e il portale “Notizie di Reato”, cit.).

Secondo il Consiglio Superiore della Magistratura ogni intervento di organizzazione in materia penale deve avere quale inevitabile riferimento primario il modello del giusto processo richiesto dal sistema costituzionale nel suo complesso e con specifico riferimento all'art. 111 e 112 della Cost. in termini di ragionevole durata, trasparenza, possibilità di accesso alla giustizia, obbligatorietà dell'azione e parità fra accusa e difesa dinanzi al giudice terzo e imparziale.

L'informatizzazione deve inserirsi in questo percorso, nella consapevolezza che è la tecnica a dover seguire il modello costituzionale e normativa del processo in vigore - con i doverosi adattamenti - e non viceversa.

Il progetto di informatizzazione deve avere quale stella polare il miglioramento della qualità della giurisdizione penale, consentendo l'ottimizzazione e la velocizzazione dei flussi di attività attraverso la costante ricerca della qualità ed attendibilità dei dati trasmessi.

Sincronizzare gli applicativi, mettere in rete, assicurare la qualità del dato, generare sistemi capaci di estrarre informazioni ed elaborarle aiuta gli uffici giudiziari a gestire e programmare le attività processuali e dunque assicurare un servizio migliore ed in grado di creare e migliori condizioni per la concretizzazione del giusto processo. L'obiettivo è la qualità, la quantità e la riduzione dei tempi del processo ne saranno conseguenza.

Sommario