Effetto abrogativo del rito “superaccelerato” ex d.l. n. 32/2019 è immediato e opera per i processi instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma

Redazione Scientifica
03 Dicembre 2019

Dato l'immediato effetto abrogativo del rito “superaccelerato” previsto dal d.l. n. 32/2019 e confermato dalla legge di conversione vanno disattese le eccezioni volte a pretenderne l'ultrattività...

Dato l'immediato effetto abrogativo del rito “superaccelerato” previsto dal d.l. n. 32/2019 e confermato dalla legge di conversione vanno disattese le eccezioni volte a pretenderne l'ultrattività, ipotizzando un effetto di decadenza, che si pone in contrasto con la lettera e la ratio della novella. La previsione del Decreto “Sbloccacantieri” fa espresso riferimento al momento in cui si instaura il processo e non a quello in cui si avvia la procedura di gara, o vengono ammessi i concorrenti, in modo del tutto coerente con la natura e la finalità di tale norma processuale: i requisiti e le condizioni per poter proporre un'azione vanno valutate al momento in cui detta azione è proposta, (al momento in cui è stato proposto il ricorso nel caso di specie, l'impugnativa dell'ammissione delle altre concorrenti non era più richiesto dalla legge quale presupposto necessario per impugnare gli atti direttamente interessanti la ricorrente).

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