Obbligo di esaminare il ricorso principale? Una prima “deroga” all’ultimo arresto della Cgue

03 Dicembre 2019

Non trova applicazione il principio affermato dalla Cgue nella causa C-333/18 allorché per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale, la ricorrente principale retroceda in posizione successiva alla seconda; in detta ipotesi, tornano ad operare i principi che presidiano la nostra giurisdizione, che è e resta una giurisdizione di tipo soggettivo.

Il caso. Con il ricorso principale la seconda classificata impugnava l'aggiudicazione in favore di un operatore economico dell'appalto di servizio di refezione scolastica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deducendo l'anomalia della offerta. L'aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, sostenendo che ove la Commissione giudicatrice avesse correttamente attribuito i punteggi, la ricorrente principale si sarebbe classificata quarta, con la conseguenza di risultare priva di legittimazione e interesse a ricorrere contro l'aggiudicazione dell'appalto.

La questione. Il Tar ha ritenuto che, ragioni di ordine logico, imponessero nella specie di delibare prioritariamente il ricorso incidentale, in quanto potenzialmente idoneo a incidere sulla legittimazione e sull'interesse a ricorrere della ricorrente principale. Per effetto della ritenuta fondatezza del ricorso incidentale, il giudice ha annullato la graduatoria finale nella parte in cui collocava al secondo posto, anziché al quarto, la ricorrente principale ed ha concluso per l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso principale.

A tale fine, si è precisato che la recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-333/18 sull'obbligo di valutare, a fronte di ricorsi reciprocamente escludenti, sia il ricorso principale che quello incidentale, non troverebbe applicazione in quanto nel caso di specie, il ricorso incidentale proposto non avrebbe natura escludente, mirando a mantenere la controinteressata incidentale in gara, ancorché nella corretta posizione che le compete. Una volta accolto il ricorso incidentale e retrocessa la controinteressata incidentale in posizione successiva alla seconda, tornerebbero ad operare i principi della giurisdizione soggettiva, tra cui quello dell'interesse al ricorso inteso quale concreta possibilità di perseguire un bene della vita.

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