Società cancellata: la PEC non si disattiva in automatico

Redazione scientifica
04 Dicembre 2019

La cancellazione della società dal registro delle imprese non determina in automatico la disattivazione del suo indirizzo PEC, pertanto è valida la notificazione telematica effettuata sulla posta elettronica certificata della società fallita e cancellata dal sopraddetto registro.

Notifica telematica. Un imprenditore dichiarato fallito proponeva reclamo innanzi alla Corte d'Appello lamentando l'irritualità della notificazione della convocazione per l'udienza prefallimentare. Poiché il reclamo è stato respinto, l'imprenditore ricorre in Cassazione denunciando che il ricorso e il decreto avrebbero dovuto essergli notificati nelle forme ordinarie e non telematicamente. Inoltre, il ricorrente lamenta che il giudicante avrebbe dovuto verificare se alla comunicazione del provvedimento fossero state allegate la ricevuta di accettazione e quella di consegna, posto che oltretutto quest'ultima non attesta l'avvenuta visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

La PEC va mantenuta attiva. Rileva la Cassazione che nel caso in esame la notificazione è stata attuata telematicamente all'indirizzo PEC (ex art. 15, c. 3., l.fall.), con una modalità operante per la società dichiarata fallita anche a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese. Infatti, la disattivazione dell'indirizzo PEC non costituisce un effetto automatico della cancellazione dell'impresa dal sopradetto registro, ma è conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC. Questo dunque, esclude che possa essere lamentata la nullità della notificazione.

La ricevuta di avvenuta consegna. Per quanto riguarda il perfezionamento della notifica a mezzo PEC, la Suprema Corte specifica che «la notifica telematica si intende perfezionata con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. n. 68/2005, di cui l'art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la c.d. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario: incombe quindi al destinatario dare riscontro delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlata all'utilizzo dello strumento telematico».
Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato le circostanze che gli hanno impedito di conoscere il decreto di convocazione. Chiarito ciò, la Cassazione rigetta il ricorso.

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