È competente il TAR dove ha sede autorità procedente nel caso di gara unitaria ancorché suddivisa in lotti di servizi da svolgersi in regioni diverse

Redazione Scientifica
03 Dicembre 2019

Deve intendersi che la stazione appaltante abbia dato luogo ad un'unica procedura di gara, ancorché divisa in lotti diversi, e non, invece, a diverse procedure di gara per quanti sono...

Deve intendersi che la stazione appaltante abbia dato luogo ad un'unica procedura di gara, ancorché divisa in lotti diversi, e non, invece, a diverse procedure di gara per quanti sono i lotti indicati dal bando, allorché la unitarietà della gara sia dimostrata, tra l'altro, dalla nomina di un'unica commissione giudicatrice e di un unico responsabile del procedimento, deputati ad adottare provvedimenti di gara riguardanti tutti i lotti (cui, nella fattispecie, va aggiunta la circostanza che il bando era unico, anche se riguardante più lotti e che vi era identità di prestazione del servizio in tutti i lotti posti in gara, oltre che identità di requisiti e condizioni, senza alcuna distinzione a seconda dei lotti e/o delle regioni). Ciò stante, qualora non tutti i lotti coincidano con un unico territorio regionale, comprendendo, in diversi casi, più regioni, tutti gli atti della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto, producono effetti non limitati ad un ambito territoriale circoscritto e coincidente con il territorio, ma riferibili all'intero territorio nel quale si esplica la competenza della stazione appaltante; pertanto, in questi casi deve trovare applicazione l'art. 13, comma 1, cod. proc. amm., che pone, quale criterio ordinario di riparto della competenza, quello della sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere, e non il diverso criterio degli effetti dell'atto, non potendosi individuare un ambito diverso da quello della sede della autorità amministrativa nel quale sono destinati ad operare gli effetti diretti del potere (sul punto cfr. Cons. Stato, ad. plen., 12 dicembre 2012, n. 38; ad. plen. 29 settembre 2012, n. 33)”.

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