Validità della notifica in proprio a mezzo PEC ad uno solo dei codifensori ai fini della decorrenza del termine breve

Matteo Schiavone
05 Dicembre 2019

In caso di mandato ad litem a più difensori (che si presume disgiunto) la notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, effettuata via PEC ad uno solo dei difensori costituiti in primo grado è sufficiente per il raggiungimento dello scopo.
Massima

In caso di mandato ad litem a più difensori (che si presume disgiunto) la notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ad uno solo dei difensori costituiti in primo grado è sufficiente per il raggiungimento dello scopo.

Il caso

Per quel che interessa la presente disamina, le parti appellanti, proponevano gravame davanti alla Corte d'Appello di Firenze, impugnando la sentenza emessa dal Giudice di primo grado che li aveva visti soccombenti in accoglimento della domanda svolta dalla parte attrice.

La Corte d'Appello di Firenze dichiarava improponibile per tardività l'appello proposto nel termine “lungo” di cui all'art. 327 c.p.c. dalla parte soccombente in primo grado che pure aveva ricevuto la notificazione della sentenza tramite PEC, notificata ad uno solo dei difensori costituiti.

La questione

Le parti ricorrenti in Cassazione hanno censurato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze per aver la Corte erroneamente omesso di considerare che la sentenza di primo grado era stata notificata solo all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei difensori costituiti in primo grado e non anche agli altri due difensori costituiti per le stesse parti, con la conseguenza che – attesa la nullità della notificazione della sentenza – l'atto di appello avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Essa, preliminarmente sottolineando che a seguito della costituzione in giudizio tutte le “notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito” (ex art. 175 c.p.c.), ha ritenuto che la notificazione eseguita nei confronti di uno solo dei codifensori costituiti in primo grado per le parti convenute fosse perfettamente valida ed idonea al raggiungimento dello scopo.

Secondo la Corte, infatti, in caso di mandato alle liti conferito a più codifensori in via disgiunta -ed il conferimento disgiunto si presume fino a prova contraria- è sufficiente che la notifica per la sua validità sia effettuata anche solo ad uno dei difensori, non risultandone, invece, necessaria l'esecuzione nei confronti di tutti i difensori aventi il mandato.

Osservazioni

La pronuncia della Corte di Cassazione in commento conferma il proprio orientamento consolidatosi in particolare a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite con sentenza n. 12924/2014.

Anteriormente a detto intervento compositivo, alcuni dubbi interpretativi sulla questione erano sorti in particolar modo con riferimento alla questione della notifica dell'atto di appello a più codifensori, l'uno con domicilio all'interno del distretto territoriale della Corte d'Appello adita, l'altro al di fuori di esso (il duplice orientamento sulla detta questione è ben evidenziato nella sentenza n. 20626/2017 della Suprema Corte).

Con il citato intervento delle Sezioni Unite – seppur pronunciato con riguardo alla comunicazione dell'avviso d'udienza ai codifensori, ma espressamente riferito anche, più in generale, ad ogni notificazione – è stato affermato che nel processo civile “la difesa, ancorché affidata a più avvocati, resta unitaria”, con la conseguenza che “la notificazione di atti processuali ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti che ad essa sono connessi”.

Coerentemente dunque con la detta pronuncia, la sentenza in commento ribadisce il principio sopra espresso, secondo cui la notificazione eseguita ad uno soltanto dei codifensori è idonea al raggiungimento dello scopo.

Si nota tuttavia una implicita discrasia tra la sentenza n. 26076/2019 e la precedente pronuncia delle Sezioni Unite.
Infatti, la prima, riferisce il principio di diritto -implicitamente- alle ipotesi di mandato conferito in via disgiunta, ciò desumendosi dalla precisazione che lo scopo deve ritenersi raggiunto in caso di notifica a difensori con mandato disgiunto (“in caso di mandato ad litem conferito a più difensori (che si presume disgiunto in difetto di prova contraria)”).
Al contrario, invece, le Sezioni Unite avevano affermato espressamente l'irrilevanza del carattere disgiuntivo e congiuntivo del mandato conferito ad una pluralità di procuratori.

Ed infatti si legge in tale ultima pronuncia che “l'eventuale carattere congiuntivo del mandato assume rilievo soltanto ai fini della riferibilità alla parte dell'attività svolta dal singolo procuratore i cui poteri in questo caso non sono pieni […]. Analoga limitazione, tuttavia, non può valere per il lato passivo della rappresentanza, dal momento che l'essere destinatario di atti non comporta alcuna attività volitiva”.

In questa prospettiva occorre sottolineare la sussistenza di una giurisprudenza ancora instabile con riferimento alla notificazione di atti a codifensori con mandato conferito in via congiunta, risultando invece consolidato l'orientamento secondo cui sarebbe pienamente legittima la notificazione eseguita nei confronti di uno solo dei codifensori con mandato conferito in via disgiunta.

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