Condannato ex art. 4-bis ord. pen e accesso al permesso premio: le motivazioni della Corte costituzionale
05 Dicembre 2019
Il 4 dicembre, sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 253/2019, con cui, nell'udienza del 23 ottobre, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 4-bis ord. penit., nella parte in cui preclude l'accesso ai benefici penitenziari per tutti gli autori condannati per reati di cui all'art. 416-bis c.p., secondo il meccanismo della presunzione assoluta della collaborazione con la giustizia: tale presunzione può essere superata, allorchè siano acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Dal comunicato stampa, si apprende che: «Il detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere “premiato” se collabora con la giustizia ma non può essere “punito” ulteriormente – negandogli benefici riconosciuti a tutti – se non collabora. In questo caso, la presunzione di pericolosità resta ma non in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l'associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Pertanto, non basta un regolare comportamento carcerario (la cosiddetta “buona condotta”) o la mera partecipazione al percorso rieducativo. E tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione. La presunzione di pericolosità – non più assoluta ma relativa – può essere vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale». |