L'accertamento delle Entrate presentato dal marito è decisivo per riconoscere l'assegno di mantenimento alla moglie

Redazione Scientifica
06 Dicembre 2019

L'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, prodotto dal marito in giudizio, è decisivo per riconoscere l'assegno di mantenimento alla moglie.

Reddito. Decisivo il passaggio in Corte d'appello, dove i giudici ribaltano la decisione del Tribunale e accolgono la richiesta della donna, riconoscendo il suo diritto a percepire dal marito «un assegno di mantenimento dell'importo di 350 euro mensili». Ciò a partire dal «giorno della presentazione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale nel giudizio di separazione instaurato dal marito con ricorso» risalente al 31 marzo 2010.
A inchiodare l'uomo è «l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate» da lui stesso prodotto. Da quella documentazione, difatti, è emerso che «lui è titolare di un reddito annuo di circa 23mila euro» mentre la moglie «è titolare di un reddito inferiore agli 11mila euro annui» e difatti ha usufruito della «ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
La valutazione compiuta in appello è ritenuta assolutamente corretta dai giudici della Cassazione, che confermano, quindi, l'obbligo dell'uomo di versare l'assegno di mantenimento alla moglie.
Nessun dubbio, poi, sugli ‘arretrati', contestati dall'uomo. Su questo fronte i magistrati ricordano che «l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, deve decorrere dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio». Di conseguenza, in questa vicenda «la decorrenza dell'assegno non può essere determinata con riferimento alla data di proposizione dell'appello da parte della donna – a cui lei ha dovuto fare ricorso, non essendole stato concesso l'assegno dal Tribunale –» mentre invece «la decorrenza deve essere fissata alla data della relativa domanda, proposta da lei nel giudizio di primo grado».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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