Mera irregolarità in caso di deposito dei motivi aggiunti utilizzando moduli errati

Redazione scientifica
09 Dicembre 2019

Se il ricorrente, per il deposito telematico dei motivi aggiunti, utilizza il “Modulo Deposito Ricorso” anziché il “Modulo Deposito Atto/Documento” prescritto per gli atti successivi al ricorso (quali sono appunto i motivi aggiunti), pone in essere una mera irregolarità che non può portare all'estinzione del giudizio.

Motivi aggiunti. Una parte propone ricorso in opposizione avverso il decreto con cui è stato dichiarato estinto per perenzione il giudizio, non essendo stata chiesta con apposita istanza la fissazione dell'udienza di discussione entro il termine di legge. Lamenta il ricorrente che, trattandosi del deposito di un ricorso per motivi aggiunti relativo al giudizio pendente tra le stesse parti innanzi al TAR, non avrebbe potuto comportare la creazione di un nuovo fascicolo ma avrebbe dovuto essere inserito d'ufficio nel fascicolo del ricorso introduttivo. Dunque, in tale caso non sarebbe stato necessario depositare alcuna istanza di fissazione di udienza, e se ciò fosse avvenuto, non bisognava dichiarare la perenzione. Alla luce di ciò, il ricorrente domanda che, in accoglimento all'opposizione, venga revocato o annullato l'opposto decreto di perenzione e venga fissata l'udienza di merito e il ricorso per motivi aggiunti sia riunito a quello principale.

Mera irregolarità. Il Tribunale Amministrativo Regionale ritiene che la proposta di opposizione sia fondata poiché nel caso di specie non è configurabile un ricorso autonomo ma dei motivi aggiunti.
Esaminando il fascicolo, esso rileva che il problema è sorto poiché la parte ricorrente ha utilizzato per il deposito telematico dei motivi aggiunti il “Modulo Deposito Ricorso” e non il “Modulo Deposito Atto/Documento”, come invece è prescritto (art. 6, comma 2, all. A del D.P.C.M. n. 40/2016) per gli atti successivi al ricorso, quali sono appunto i motivi aggiunti). Rileva il TAR che, in mancanza di una comminatoria di nullità per tale fattispecie ed in presenza di un riconoscimento da parte di tutti i soggetti del rapporto processuale della presenza dei motivi aggiunti nel fascicolo, si deve ritenere che, aderendo all'orientamento giurisprudenziale improntato sul minore formalismo nella specifica materia delle violazione della normativa regolamentare del PAT, che si tratta di una mera irregolarità che non possa portare all'estinzione del giudizio.
Pertanto il Tribunale accoglie la proposta di opposizione e revoca il decreto dichiarante la perenzione e dispone la reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario.

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