Raggruppamento temporaneo d'imprese e requisiti di qualificazione

Tommaso Cocchi
09 Dicembre 2019

Negli appalti di servizi e forniture non è previsto ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa facente parte di un r.t.i. e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Il caso. A seguito di una procedura aperta per l'affidamento di servizi di progettazione, si addiveniva all'aggiudicazione nei confronti di un r.t.i.. La seconda classificata ricorreva dinanzi al TAR lamentando, per quel che qui rileva, che i professionisti mandanti del raggruppamento aggiudicatario avessero omesso di rendere la necessaria dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e finanziario. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso e avverso tale decisione veniva proposto appello.

La tesi sostenuta dalla ricorrente. In particolare l'appellante lamentava che, ai sensi della normativa vigente, la scelta di partecipare ad una gara in forma di raggruppamento comportasse l'obbligo per le imprese di specificare nella propria offerta le categorie di lavori o le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli operatori economici riuniti, nella misura fissata nella legge di gara. Nella fattispecie, ad avviso della ricorrente, laddove la lex specialis stabiliva che per i raggruppamenti la mandataria dovesse possedere “i requisiti in misura maggioritaria”, essa implicitamente disponeva che gli stessi requisiti fossero posseduti anche da ciascuno degli altri componenti del raggruppamento.

La soluzione del Consiglio di Stato. Il giudice d'appello ha ritenuto il ricorso infondato.

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha ritenuto di confermare il principio secondo cui «– con l'eccezione del caso di una esplicita e diversa richiesta del bando – è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto». Inoltre, il Collegio ha precisato, richiamando la decisione Cons. St., Ad. plen., 28 aprile 2014, n. 27, che negli appalti di servizi e forniture non sia previsto ex lege «il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara». In ragione di ciò, rientrerebbe nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti.

Sulla base di tali assunti, il Collegio ha ritenuto che non possa «disporsi l'esclusione di una concorrente per la mancanza di un requisito non previsto dalla lex specialis di gara e neppure stabilito dalla legge mediante eterointegrazione».

Nella fattispecie, non avendo la legge di gara richiesto la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione, ed essendosi esclusivamente limitata a stabilire che la mandataria dovesse possedere «i requisiti in misura maggioritaria», il servizio oggetto di gara poteva essere aggiudicato ad operatori economici perfino privi del requisito, purché detto requisito fosse posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

In conclusione, il Collegio, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla sola mandataria fossero idonee ad attestare l'integrale possesso – da parte del raggruppamento nel suo complesso – della capacità finanziaria e tecnico professionale.

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