Gli effetti del reddito e della pensione di cittadinanza sull'assegno di separazione e divorzio

11 Dicembre 2019

Con d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge con modifiche dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, sono stati introdotti nel nostro Paese il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza.L'Autore, dopo aver tratteggiato il funzionamento dei due nuovi istituti si interroga sull'incidenza delle novità normative nel campo del diritto delle relazioni familiari: aver diritto al Reddito di cittadinanza o alla Pensione di cittadinanza può escludere il diritto all'assegno di separazione o all'assegno di divorzio? Pur in assenza di chiare indicazioni legislative e di interventi giurisprudenziali l'Autore prova a individuare quello che potrebbe essere un percorso argomentativo da utilizzare a fronte delle novità introdotte dal legislatore.
Il reddito di cittadinanza

Il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 ha introdotto il Reddito e la Pensione di cittadinanza nel nostro ordinamento; in sede di conversione (l. 28 marzo 2019, n. 26) il Parlamento ha poi apportato alcune modifiche tecniche che non hanno stravolto gli istituti.

L'art. 1 definisce le finalità del reddito di cittadinanza come «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro» e misura di contrasto alla povertà, nonché come misura diretta a favorire «il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura» ai fini dell'inclusione sociale. Almeno nella premessa normativa, dunque, il Reddito di cittadinanza (d'ora in poi Rdc) e la Pensione di cittadinanza (d'ora in poi Pdc) non hanno la natura di mero sussidio statale ma, per come sono strutturati (art. 2 e art. 4), si pongono come ambizioso obiettivo quello di essere strumento per la realizzazione del diritto al lavoro, come indicato, peraltro agli artt. 1 e 4 della nostra Carta Costituzionale.

Requisiti economici

Possono accedere al Rdc i nuclei familiari (secondo la definizione indicata all'art. D.p.c.m. n. 159/2013) in possesso:

a) di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di cui al D.p.c.m. n. 159/2013 inferiore a € 9.360,00;

b) di un patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione, inferiore ad € 30.000,00;

c) di un patrimonio mobiliare (deposito in conto corrente, titoli, azioni, etc.) variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo, sulla base della seguente tabella (limitata ai casi statisticamente più rilevanti e di interesse per il presente contributo):

Componenti

Ammontare patrimonio

1 adulto

€ 6.000,00

1 adulto e un figlio

€ 8.000,00

1 adulto e due figli

€ 10.000,00

1 adulto e tre o più figli

€ 10.000,00 più € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo

Due adulti

€ 8.000,00

Due adulti e un figlio

€ 10.000,00

Due adulti e due figli

€ 10.000,00

Due adulti e tre o più figli

€ 10.000,00 più € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo

Componenti disabili

Massimali sono aumentati di € 5.000,00 per ogni componente disabile

Componenti disabili gravi

I massimali sono aumentati di € 7.500,00 per ogni componente disabile grave

d) di un reddito familiare variabile in funzione del numero di componenti il nucleo, secondo la seguente tabella (anche questa redatta in base a quanto indicato al punto c):

Componenti

Ammontare reddito familiare massimo

1 adulto

€ 6.000,00

Per ogni figlio minorenne

+ € 1.200,00 sino a un massimo di € 12.600,00

Per ogni figlio maggiorenne

+ € 2.400,00 sino a un massimo di € 12.600,00

Due adulti

€ 8.400,00

Per ogni figlio minorenne

+ € 1.200,00 sino a un massimo di € 12.600,00

Per ogni figlio maggiorenne

+ € 2.400,00 sino a un massimo di € 12.600,00

Tetto massimo del reddito in presenza di componenti disabili

€ 13.200,00

Inoltre, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo, il tetto massimo del reddito familiare è innalzato a € 9.360,00 se la famiglia vive in un immobile condotto in locazione.

Occorre poi chiarire che nella definizione di reddito familiare, ex art. 4 comma 2 D.p.c.m. n. 159/13 rientrano l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e quello di divorzio (in quanto reddito tassato ai fini Irpef) nonché l'assegno perequativo per i figli purché effettivamente incassato dall'avente diritto. Viceversa, per il soggetto obbligato, i predetti contributi, solo se risultanti da provvedimento del Tribunale (ma, si suppone anche se risultanti da accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ex l. n. 162/2014), sono detratti dal reddito familiare.

Altri requisiti

Per poter accedere al Rdc nessun componente del nucleo (art. 2 comma 1 l. 26/2019) può:

a) essere proprietario o avere la disponibilità di autoveicoli immatricolati nei sei mesi antecedenti la richiesta (la limitazione non si applica per l'acquisto di auto usate), oppure di autoveicoli superiori a 1600 cc di cilindrata (o motoveicoli superiori a 250 cc di cilindrata) nuovi oppure che abbiano meno di due anni;

b) essere proprietario o avere la disponibilità di navi e imbarcazioni;

c) essere sottoposto a misura cautelare personale oppure aver riportato, nei dieci anni precedenti, una condanna per terrorismo, attentato agli organi costituzionali o contro le assemblee regionali, sequestro di persona per scopo di terrorismo o eversione, associazione a delinquere di stampo mafioso, voto di scambio, strage, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Non ha accesso al Rdc per 12 mesi colui che si è dimesso volontariamente, eccezion fatta per l'ipotesi di giusta causa (art. 2 comma 3 l. n. 26/2019).

L'ammontare del beneficio

Il Reddito di cittadinanza si compone di due voci (art. 3, comma 1, l. n. 26/2019):

a) una componente che integra il reddito familiare, in modo tale che il nucleo che lo percepisce possa avere entrate pari a quelle indicate alla tabella d) sopra indicata (p.e. un adulto senza reddito potrà chiedere un contributo di € 6.000,00 euro annui, cioè € 500,00 euro mensili; un adulto con un figlio minorenne un contributo sino a € 7.200,00, cioè € 600,00 annui, etc. etc.);

b) una componente destinata al pagamento del canone di locazione sino a un massimo di € 3.360,00 annui, cioè € 280,00 mensili netti; se il nucleo vive in casa di proprietà gravata da mutuo, il contributo è pari alla rata annua di mutuo sino al massimo di € 1.800,00 (€ 150,00 mensili).

Esemplificando: un nucleo composto da un genitore separato e un minorenne, con reddito familiare derivante dal versamento di un assegno perequativo di € 200,00 mensili, che vive in una casa condotta in locazione a un canone di € 400,00 mensili, avrà diritto a un contributo di € 400,00 a integrazione del reddito e di € 280,00 per la locazione (totale € 680,00 mensili).

Il beneficio economico non è soggetto a imposizione fiscale ed è dunque netto (art. 3, comma 4 l. n. 26/2019); ha una durata massima di 18 mesi continuativi rinnovabili (art. 3, comma 6); tra un rinnovo e l'altro decorre un mese di sospensione.

L'ammontare massimo del Rdc non può mai essere superiore (art. 3, comma 4 l. n. 26/2019) alle seguenti soglie

Componenti

Ammontare massimo Rdc

1 adulto

€ 9.360,00

Per ogni figlio minorenne

+ € 1.872,00 sino a un massimo di € 19.656,00

Per ogni figlio maggiorenne

+ € 3.744,00 sino a un massimo di € 19.656,00

Due adulti

€ 11.232,00

Per ogni figlio minorenne

+ € 1.872,00 sino a un massimo di € 19.656,00

Per ogni figlio maggiorenne

+ € 3.744,00 sino a un massimo di € 19.656,00

Tetto massimo del reddito in presenza di componenti disabili

€ 20.592,00

Gli obblighi del beneficiario

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della Legge, il Rdc non è un mero sussidio ma è espressione del diritto al lavoro, l'art. 4 l. n. 26/2019 indica gli obblighi al cui assolvimento il beneficio è subordinato.

Il titolare del Rdc deve, tra l'altro, dare immediata disponibilità al lavoro anche mediante «adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità» (art. 4, comma 1); egli poi sarà convocato dai centri per l'impiego; deve sottoscrivere il Patto per il lavoro (art. 4, comma 7), ma soprattutto è obbligato, pena la perdita del Rdc, ad accettare almeno una di 3 offerte di lavoro ”congrue”.

Un'offerta di lavoro (ex art. 25 d.lgs. n. 150/2015 e art. 5, commi 9, 9-bis e 9-ter l. n. 26/2019) è congrua quando, anche in funzione della durata della disoccupazione, possiede i seguenti requisiti:

a) prevede una retribuzione mensile superiore a € 858,00 mensili (art. 4, comma 9-bis l. 26/2019);

b) è coerente con le esperienze maturate dal soggetto;

c) quando la sede lavorativa dista non più di 100 Km dal luogo di residenza o è raggiungibile con i mezzi pubblici in meno di 100 minuti se si tratta di prima offerta formulata nei primi 12 mesi; se dista non più di 250 km nel caso di seconda offerta, formulata nei primi 12 mesi, o anche di prima offerta se formulata dopo i primi 12 mesi; il requisito della distanza non è invece previsto per la terza offerta formulata nei primi 18 mesi oppure per qualunque offerta formulata dopo 18 mesi di fruizione del Rdc (ovverosia nel caso di rinnovo del Rdc); in questi casi dunque e fermo restando quanto indicato alle lettere a) e b) è definita congrua qualunque offerta di lavoro che preveda lo svolgimento delle prestazioni in Italia.

Quando un'offerta di lavoro congrua prevede una sede lavorativa che dista più di 250 km dalla residenza del beneficiario, costui ha diritto di continuare a percepire (anche dopo l'inizio del lavoro) l'Rdc per i successivi tre mesi, che diventano dodici nel caso in cui nel nucleo familiare del beneficiario siano presenti figli minorenni ovvero componenti con disabilità (art. 5, comma 10 l. n. 26/2019).

Nelle more del reperimento dell'offerta congrua, il beneficiario del Rdc è tenuto a svolgere lavori a favore della collettività, come descritti all'art. 4, comma 15, l. n. 26/2019 per un minimo di 8 ore settimanali aumentabili a 16, con l'accordo del beneficiario.

Esenzioni e deroghe

La l. n. 26/2019 prevede una serie di esenzioni e deroghe degli obblighi sopra descritti, tra i quali (art. 4, comma 3) quelli a favore di nuclei familiari in cui siano presenti persone minori di età o con disabilità grave o non autosufficienza. In particolare:

a) possono essere esentati dagli obblighi gravanti sul beneficiario del Rdc, tra cui quelli di formazione e di accettazione di un'offerta lavorativa congrua, coloro che svolgano compiti di cura a favore di minori di 3 anni ovvero di «componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE»;

b) nell'ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori «anche qualora i genitori siano legalmente separati» (la norma dovrebbe applicarsi per analogia anche alle ipotesi di divorzio e di cessazione della convivenza per il caso di coppie di fatto), l'offerta è congrua solo se “non eccede la distanza di 250 km dalle residenza del beneficiario” per i primi 24 mesi di fruizione del beneficio; ciò sta a significare che il beneficiario del Rdc è legittimato a rifiutare un'offerta di lavoro che implichi una distanza superiore a 250 km dal luogo di residenza, anche nel caso di seconda o terza offerta. La norma, per il caso di “separazione”, prescinde dal regime di affidamento o dai tempi di permanenza, con la conseguenza che di essa potrà giovarsi anche il soggetto che non convive stabilmente con i figli.

Esemplificando: genitori separati con un figlio minore di anni 3; la madre ha un reddito familiare di € 200,00 (pari all'assegno perequativo versato dal padre) e vive nella casa di proprietà del marito assegnata; il padre ha un reddito familiare di € 500,00 (€ 700,00 detratti € 200,00 versati alla madre) e vive in locazione versando un canone di € 300,00 mensili. La madre potrà essere esentata dagli obblighi derivanti dal Rdc e percepire un contributo mensile di 400,00 euro mensili (ovverosia € 7.200,00 detratti € 2.400,00 per assegno perequativo = € 4.800,00 diviso 12 = € 400,00); il padre non è esentato dagli obblighi del Rdc, potrà rifiutare, per i primi 12 mesi offerte di lavoro che distano più di 100 km dal luogo di residenza e per i successivi 12 quelle che distano più di 250 km; nel frattempo percepirà un contributo per la locazione pari a € 280,00 mensili.

La pensione di cittadinanza

L'art. 1, comma 2, l. n. 26/2019 ha introdotto anche la Pensione di cittadinanza (Pdc) intesa come misura di “contrasto alla povertà delle persone anziane”. La Pdc si distingue dal Rdc sotto i seguenti profili:

a) spetta a coloro che abbiano più di 67 anni di età; il limite minimo verrà poi adeguato in base agli incrementi dell'aspettativa di vita;

b) la soglia minima del reddito familiare che dà diritto alla Pdc è pari a € 7.560,00 annui, in luogo degli € 6.000,00 previsti per il Rdc; la soglia viene incrementata, in funzione del numero dei componenti il nucleo, secondo i coefficienti indicati per l'Rdc (vedi tabella al punto d); per l'accesso alla Pdc valgono i requisiti di patrimonio mobiliare e possesso di beni previsti per il Rdc (case in proprietà, conti correnti e titoli, etc., vedi tabella al punto c) del paragrafo descritto del Rdc);

c) ha anch'esso una durata di 18 mesi rinnovabili continuativamente, non operando il mese di sospensione previsto per il Rdc (art. 3, comma 6, l. n. 26/2019);

d) i beneficiari della Pdc sono esentati da tutti gli obblighi previsti per il Rdc (tra i quali l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro, quello di formazione o di prestare attività a favore della comunità).

In sostanza la Pdc non ha il fine di permettere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, è svincolato dalla capacità lavorativa del beneficiario e si caratterizza dunque per il suo essere (a differenza del Rdc) un vero e proprio sussidio a integrazione del reddito delle persone anziane in difficoltà e titolari di trattamenti pensionistici (o di stipendi) inferiori a € 7.560,00 annui. L'ammontare massimo della componente di integrazione al reddito della Pdc è identico a quello del Rdc, mentre il contributo massimo per il pagamento della locazione è ridotto ad € 1.800,00 annui (mentre per il Rdc è di € 3.360,00 annui).

Esemplificando: una donna sola, priva di reddito, titolare di un assegno divorzile di € 500,00 mensili che vive in locazione in un immobile al canone di € 400,00 mensili, senza patrimonio mobiliare, avrà diritto alla Pdc nella misura di € 280,00 a titolo di integrazione del reddito (€ 9.360,00 meno € 6.000,00 = € 3.360,00 diviso 12= € 280,00) e nella misura di € 150,00 per il pagamento del canone di locazione. Il tutto per un totale di € 430,00 mensili netti.

Le nuove misure e la disgregazione del nucleo

La l. n. 26/2019 si occupa della disgregazione del nucleo familiare in alcuni suoi passaggi.

L'art. 2, comma 5, prevede, in funzione anti-elusiva, che i coniugi separati o divorziati sono considerati facenti parte del medesimo nucleo familiare se continuano e risiedere nella stessa abitazione per le separazioni/divorzi antecedenti il 1° settembre 2018.

Per quelle “avvenute” (così testualmente) successivamente al 1° settembre 2018 la separazione/divorzio non sono sufficienti, essendo invece necessario che “il cambio di residenza” sia “certificato da apposito verbale della polizia locale”.

La norma laconicamente parla di “separazioni o divorzi avvenuti” prima e dopo il 1° settembre 2018 ma non specifica se sia sufficiente il mero deposito del ricorso, l'autorizzazione a vivere separati, oppure sia necessaria l'omologa del verbale di separazione consensuale, il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e/o l'autorizzazione/visto del Pm nel caso di accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita.

In forza di un'interpretazione teleologica della norma si dovrebbe concludere nel far coincidere la data del 1° settembre 2018 con quella dell'autorizzazione a vivere separati ex art. 708-711 c.p.c. nel caso di procedimento giurisdizionale e con la data del visto/autorizzazione del PM per le ipotesi di separazione/divorzio ex l. n. 162/2014.

Conseguentemente con riferimento al divorzio (anche se la norma, sul punto sembra essere pleonastica) sarà sufficiente il mero deposito del ricorso prima del 1° settembre 2018, giacché lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio presuppone la precedente disgregazione del nucleo familiare.

Nulla si dice per le unioni civili ma la norma è pacificamente applicabile, giusta la clausola di equivalenza dell'art. 1 comma 20 l. n. 76/2016, anche al nuovo istituto. Non essendo prevista però la separazione degli uniti, il termine del 1° settembre 2018, dovrà essere fatto coincidere con l'autorizzazione a vivere separati (non sempre ammessa dalla giurisprudenza, V. Trib. Pordenone, 13 marzo 2019) emessa dal Presidente alla prima udienza del procedimento di scioglimento.

La legge non affronta neppure l'ipotesi di rottura delle coppie di fatto: per loro, in maniera semplificata (ma che facilmente si presta ad abusi ed elusioni) sarà sufficiente il mero cambio di residenza anagrafica. Se poi il rapporto è regolato da un contratto di convivenza sarà invece necessaria la preventiva risoluzione dello stesso, nelle forme previste dalla l. n. 76/2016.

Con riferimento alla quantificazione delle soglie di accesso al Rdc e alla Pdc, l'art. 2, comma 6, prevede che fanno parte del reddito sia gli importi percepiti a titolo di assegno di mantenimento/assegno di divorzio, sia gli assegni di mantenimento per i figli ma solo se effettivamente versati (ex art. 4 comma 2, D.p.c.m. n. 159/2013). I predetti importi dovranno invece essere decurtati dal reddito familiare dell'obbligato.

L'incidenza del reddito di cittadinanza sull' assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.

Chiariti i contorni del Rdc e della Pdc occorre domandarsi quale incidenza essi potranno avere nel giudizio sull'assegno di separazione, sull'assegno divorzile (e per l'unito civile) e sull'assegno perequativo.

Quanto all'assegno di separazione, a differenza di quanto accade per l'assegno di divorzio, la valutazione della capacità lavorativa del richiedente l'assegno (nel caso in cui sia inoccupato) non rientra tra i presupposti dell'assegno ex art. 156 c.c. ma nel novero delle “altre circostanze” di cui al secondo comma del medesimo articolo. In base alla giurisprudenza prevalente, il giudice può negare, anche al coniuge disoccupato, l'assegno di mantenimento se e in quanto risulti accertata una sua reale possibilità (anche non colta) di ricollocazione proficua sul mercato del lavoro non in termini di mere valutazioni ipotetiche o astratte madi effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale o ambientale(cfr. Cass. 9 marzo 2018, n. 5817; Cass. civ., sez. VI, ord. 04 aprile 2016, n. 6427; Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2013, n. 4178; Cass. civ., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547; Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2004, n. 12121; contra Cass. civ., sez. I, 21 novembre 2008, n. 27775; cfr. anche Trib. Torino, 8 gennaio 2019). Sotto il profilo probatorio, a differenza di quanto accade nel divorzio, è da ritenere che spetti al coniuge onerato (in via di eccezione) la prova della capacità lavorativa dell'altro (Cass. civ., 30 marzo 2009, n. 7614). Costui, a propria volta, sarà tenuto a dimostrare la propria impossibilità di recuperare un'occupazione (contra Cass. civ., 21 novembre 2008, n. 27775 secondo cui l'assegno può essere negato solo in presenza dell'accertato rifiuto del richiedente di svolgere attività lavorativa retribuita).

Ciò premesso l'incidenza della l. n. 26/2019 è evidente; l'art.1 della medesima legge infatti, nel descrivere le finalità del Rdc, precisa che esso è misura «a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza…nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. Con il Rdc lo Stato si fa promotore di politiche dirette all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti disoccupati o inoccupati, mettendo (teoricamente) a loro disposizione la possibilità prima di ricevere un beneficio e poi di formarsi professionalmente e reperire effettivamente un'offerta di lavoro che deve essere congrua nel senso indicato dall'art.4. Lo Stato, dunque, fornisce al soggetto l'“effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale o ambientale» e anche personale del soggetto (l'offerta di lavoro è ritenuta congrua se è coerente con le “esperienze maturate dal soggetto”); in questo modo si realizza il fattore impeditivo del sorgere del diritto all'assegno di mantenimento.

Ovviamente la regola sopra descritta non può operare indistintamente in tutti i casi ma dovrà essere calata nelle singole realtà familiari. Qualora, ad esempio, il tenore di vita della famiglia unita fosse di importo elevato e l'ipotetico assegno di mantenimento sia superiore a € 1.500,00 lordi (e cioè € 780,00 netti) difficilmente il Rdc potrà incidere nell'assetto post-separazione, a causa di un effetto per certi versi perverso della nuova norma. Se il beneficiario fruisse del Rdc non avrebbe diritto all'assegno di separazione ma così non si realizzerebbe il fine dell'art. 156 c.c. (ovverosia il mantenimento tendenziale del pregresso tenore di vita) né il Giudice potrebbe concedere un assegno di separazione tale da integrare i redditi del beneficiario così da fargli godere del pregresso tenore di vita, giacché in tal modo, il beneficiario perderebbe i requisiti per poter accedere al Rdc.

Si tratterà dunque di effettuare una valutazione ponderata, e numerica, caso per caso, fermo restando il principio fondamentale che l'accesso al Rdc costituisce una concreta possibilità per il richiedente di svolgere un'attività retribuita. In questa valutazione ponderata, faranno gioco anche altri fattori, primo fra tutti la presenza o meno di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, giacché in tal caso il beneficiario avrebbe (nei confronti dell'obbligato) buon diritto ad opporre l'impossibilità di accettare un'offerta di lavoro in un luogo distante da quello in cui egli risiede con i propri figli. Viceversa l'obbligato all'assegno potrebbe opporre la necessità, al fine di essere onerato, che il beneficiario prima faccia domanda di Rdc e poi rifiuti l'offerta di lavoro congrua, anche considerando che non è detto che detta offerta sia effettivamente formulata.

Quanto all'onere della prova, richiamati i principi sopra evidenziati, l'obbligato all'assegno dovrebbe provare che il richiedente ha diritto ad accedere al Rdc, spettando al beneficiario la prova contraria dell'insussistenza dei predetti requisiti.

…e sull' assegno divorzile

Come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, «il giudice, anche esercitando poteri d'ufficio, procede alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora risulti che il richiedente non disponga di adeguati mezzi o che sia impossibilitato a procurarseli per ragioni obiettive, ne accerta le cause e verifica se la sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio. Infine, il giudice quantificherà l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell'autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo apportato» (Cass.23 aprile 2019, n.11179; cfr. Cass. SS.UU 11 luglio 2018, n. 11287; Cass. 17 aprile 2019, n. 10782 cfr. Cosmai L. “Assegno divorzile e una tantum”; www.ilfamiliarista.it).

L'assegno divorzile, dunque, dopo l'intervento delle Sezioni Unite, ha una natura assistenziale- compensativa- perequativa e “dipende” dalle scelte fatte dalla coppia in costanza di convivenza.

Parte della giurisprudenza (Trib. Torino 9 novembre 2018; in versione più critica App. Napoli, 10 gennaio 2019; Trib. Ancona, 15 febbraio 2019; contra Trib. Treviso 8 gennaio 2019) ha poi ritenuto che, in assenza di un nesso causale tra la disparità economica delle parti e i sacrifici fatti in costanza di convivenza, ovverosia quando manchino i presupposti per il riconoscimento di un assegno in funzione perequativo-compensativa, il contributo ex art. 5 l. n.898/1970 possa essere riconosciuto in chiave puramente assistenziale. Addirittura, secondo una pronuncia, al momento isolata della Suprema Corte, la funzione assistenziale avrebbe un rilievo assorbente, osservandosi che, anche dopo l'intervento delle Sezioni Unite «essendo l'assegno divorzile previsto dalla legge per consentire al coniuge richiedente più debole di soddisfare le esigenze di vita autonoma e dignitosa che, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate» (Cass.civ. 7 ottobre 2019, n. 24934)

Quanto alla capacità lavorativa, i principi elaborati in punto di assegno di separazione valgono anche per l'assegno di divorzio che non sarà dovuto nelle ipotesi in cui il richiedente possa collocarsi/ricollocarsi sul mercato del lavoro, tenendo ovviamente sempre presenti tutti i fattori individuali o ambientali (cfr. anche Cass. 11 maggio 2017, n. 11538; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25697).

Così come per l'assegno di separazione, occorre chiedersi in che misura Rdc e Pdc possano influire sull'assegno divorzile.

Sembra opportuno, però, distinguere l'ipotesi in cui l'assegno ex art. 5 l.n. 898/1970 abbia natura composita (assistenziale-perequativo-compensativa) da quella in cui abbia natura unicamente assistenziale.

Nel primo caso, infatti la situazione del richiedente l'assegno dipende in maniera pressocché esclusiva dalle scelte fatte in costanza di matrimonio, cosicché di esse si è giovato anche il coniuge obbligato all'assegno. In questa ipotesi si ritiene dunque opportuna una valutazione più sfumata dell'incidenza del Rdc e della Pdc che, diversamente opinando, si trasformerebbe in un beneficio indiretto a favore non solo del soggetto beneficiario della misura ma anche di quello obbligato all'assegno, la cui obbligazione di compensare/perequare la posizione dell'altro coniuge verrebbe inammissibilmente assolta dallo Stato.

Diverso è invece il caso in cui all'assegno sia riconosciuta esclusivamente assistenziale; in detta ipotesi la possibilità di accedere al Rdc dovrà essere valutata in termini più rigorosi, considerato che la situazione deteriore in cui il coniuge richiedente l'assegno si viene a trovare per effetto del divorzio dipende principalmente dalla sua inerzia, sia in campo lavorativo, sia in campo familiare.

Così come per l'assegno di separazione, dunque, anche per quello divorzile il Giudice sarà tenuto a valutare caso per caso e in funzione delle singole storie familiari, così da rifuggire a facili automatismi.

Esemplificando: moglie di 50 anni, priva di patrimonio e reddito, che abbia rinunziato a una carriera professionale per occuparsi della famiglia e occuparsi della prole; marito titolare di un reddito di 60.000,00 euro lordi e proprietario di un'abitazione. In questa ipotesi, in ragione dell'evidente nesso di causalità tra sperequazione economica e conduzione della vita familiare (e dunque della natura prevalentemente compensativo- perequativa dell'assegno) si ritiene di non dover onerare il beneficiario dell'assegno dell'obbligo di accedere al Rdc (con conseguente possibilità di dover accettare un'offerta di lavoro a 250 km dalla propria residenza), giacché l'obbligato, durante il matrimonio, si è giovato delle rinunzie della moglie.

Secondo esempio: moglie di 40 anni, priva di patrimonio e reddito che non abbia effettuato alcuna rinunzia; marito titolare di un reddito di 70.000,00 euro lordi; coppia senza figli. In questi casi è evidente che la possibilità di accesso al Rdc potrebbe agire come fattore impeditivo (o estintivo) del diritto all'assegno divorzile.

Rispetto all'assegno di separazione, l'onere della prova è invertito, in considerazione del fatto che la mancanza di mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive è un fatto costituito dell'assegno divorzile e dunque deve essere provato dal richiedente (ex plurimis Cass. Civ. 11 maggio 2017, n. 11538, cit.): spetta dunque al richiedente l'assegno fornire la prova di aver richiesto e non ottenuto il Rdc oppure di non essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 l. n. 26/2019. All'onerato spetterà invece il diritto alla prova contraria e alla prova del fatto contrario.

Pensione di cittadinanza, assegno di separazione e assegno di divorzio

La situazione è semplificata, qualora il richiedente l'assegno (di separazione o di divorzio) abbia un'età superiore ai 67 anni. Superata detta soglia di età, avrà infatti diritto alla Pensione di cittadinanza, la cui erogazione, come abbiamo sopra visto, è completamente svincolata dall'assolvimento di qualsivoglia obbligo (fermo restando il possesso dei requisiti). Da ciò consegue che il richiedente l'assegno non potrà opporre l'impossibilità di fruire della Pdc per non essere obbligato a prestare attività lavorativa al di fuori del proprio luogo di residenza.

Anche per i soggetti ultra sessantasettenni, la valutazione dovrà essere fatta caso per caso, ancorché la norma si presti a un'interpretazione estensiva, considerato che l'ammontare massimo della PdC, per una pensionata single, proprietaria della casa di abitazione può essere pari a € 780,00 mensili netti, ovverosia a un assegno divorzile di poco più di € 1.000,00 lordi; si tratta di importi in cui non ci si imbatte facilmente scorrendo le statistiche giudiziarie.

Si ritiene però che, anche per la Pdc, debbano essere prese in considerazione le differenze sopra evidenziate in ragione della diversa natura, caso per caso, dell'assegno divorzile (assistenziale puro oppure assistenziale/perequativo/compensativo), considerando altresì che in determinate ipotesi, rinunziare all'assegno di divorzio, per fruire della Pdc può rivelarsi conveniente per il beneficiario.

Esemplificando: donna di 68 anni, titolare di assegno di separazione di 600,00 euro, proprietaria della casa (ex coniugale); marito percettore di trattamento pensionistico per € 2.000,00 netti. Ove l'assegno di divorzio fosse pari a quello della separazione, la donna non avrebbe accesso alla Pdc; rinunziandovi potrebbe fruire di € 630,00 netti (l'ammontare massimo per la Pdc è € 7.560,00 annui e non vi è canone di locazione/ contratto di mutuo).

Le modifiche

È consolidato il principio in giurisprudenza secondo il quale i provvedimenti di separazione e divorzio, soggetti alla clausola rebus sic stantibus, possono essere modificati qualora siano mutati i presupposti esistenti al momento della loro emissione.

Ciò premesso non possono nutrirsi dubbi circa la reale efficacia “modificativa” della l. n. 26/2019, giacché l'introduzione del Rdc e della Pdc conferiscono al soggetto -precedentemente titolare di un assegno di separazione o divorzio- nel caso del Rdc, la possibilità di reperire un'attività lavorativa e il diritto di percepire, medio tempore, il Rdc e, nel caso della Pdc, il diritto di percepire un contributo per il proprio dignitoso mantenimento (contributo che, come sopra visto, in alcuni casi può essere superiore all'assegno divorzile).

Conseguentemente pare logico ritenere ammissibile un ricorso per la modifica, ex art. 710 c.p.c. oppure ex art. 9 l. n. 898/1970, basato sulla semplice introduzione della l. n. 26/2019; parimenti, giusta l'efficacia più o meno equivalente delle nuove misure su assegno di separazione e assegno di divorzio, si ritiene che la possibilità di accesso al Rdc (o alla Pdc) possa essere fatta valere all'udienza presidenziale del giudizio di divorzio, anche se in quella sede ancora si discute di assegno di separazione.

I problemi pratici di allineamento temporale

Non possono non considerarsi, sotto il profilo meramente pratico, alcuni problemi che potrebbero derivare dall'applicazione pratica del Rdc e della Pdc. Attualmente infatti ci si basa sull'ISEE e sulla DSU che però fotografano ovviamente i mesi (a volte anni) addietro. Cosicché il rischio derivante dal negare un assegno di mantenimento o divorzile, quanto meno nella fase presidenziale, consiste nella possibilità che a quel soggetto, astrattamente titolare del Rdc o della Pdc, il beneficio sia negato in ragione della mancata registrazione da parte degli organi preposti della nuova situazione effettiva. Il problema si pone soprattutto con riferimento ai titolari di assegno di separazione che affrontino un giudizio di divorzio; costoro infatti potrebbero avere maturato un reddito annuo, alla data di emissione del provvedimento provvisorio ex art. 4 l. n. 898/1970 tale da superare le soglie massime di accesso per il Rdc o per la Pdc; nell'ipotesi di negazione di assegno il soggetto beneficiario sarebbe dunque privo di qualunque supporto economico. La soluzione più “equa” che si potrebbe suggerire potrebbe consistere in una sorta di “sospensione” del contributo mensile sino alla produzione della documentazione giustificativa del rigetto della richiesta del Rdc o della Pdc.

Conclusioni

La l. n. 26/2019, introducendo il Reddito di cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza, sono destinati a produrre effetti pratici non di poco conto sui giudizi di separazione, divorzio e scioglimento delle unioni civili; ovviamente le nuove misure saranno destinate ad operare principalmente nei procedimenti in cui si discute di importi medi o medio bassi; il ché però statisticamente non ne inficia la portata innovativa, considerato che l'ammontare di un assegno di separazione o divorzio, raramente è superiore all'ammontare massimo del Rdc e della Pdc mensile. La giurisprudenza, su impulso e con l'ausilio dell'avvocatura, dovranno farsi carico nei mesi a venire di stabilire quanto la titolarità, anche astratta, del beneficio statale possa incidere sulla quantificazione dei contributi dovuti dal coniuge/ex coniuge. Il tutto, come sempre, senza applicare alcun tipo di automatismo che mal si presta alla valorizzazione delle singole storie personali e familiari.

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