Sono legittime le clausole del bando di gara che vietano l’avvalimento dei requisiti di idoneità aventi carattere strettamente personale

Redazione Scientifica
11 Dicembre 2019

Sono legittime e in linea con l'art. 89 del Codice dei contratti le clausole del bando di gara che vietano l'avvalimento dei requisiti di idoneità aventi carattere strettamente personale come l'iscrizione nel...

Sono legittime e in linea con l'art. 89 del Codice dei contratti le clausole del bando di gara che vietano l'avvalimento dei requisiti di idoneità aventi carattere strettamente personale come l'iscrizione nel Registro delle imprese di pulizia, a nulla valendo a legittimare un'interpretazione di segno contrario gli eventuali chiarimenti espressi dalla Stazione Appaltante (nei quali è stato reso ammissibile il cumulo del requisito delle fasce di classificazione tra ausiliaria e concorrente), giacché detti chiarimenti non possono integrare la legge di gara.

L'iscrizione ad una determinata fascia di classificazione delle imprese di pulizia costituisce requisito di tipo idoneativo sotto il profilo professionale, rispetto al quale non è ammesso il ricorso all'avvalimento.

L'iscrizione ad una determinata fascia di classificazione delle imprese di pulizia - tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi - costituisce requisito di tipo idoneativo sotto il profilo professionale tout court, per cui deve essere ricompreso nella lett. a) dell'art. 83, del d.lgs. 50/2016. Rispetto a detto requisito non è possibile il ricorso all'avvalimento, stante la previsione dell'art. 89, del medesimo d.lgs. n. 50/2016.

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