Negato l'accesso al fascicolo telematico al difensore che subentra

Redazione scientifica
12 Dicembre 2019

Il T.A.R. Lazio ha negato al difensore subentrante l'accesso al fascicolo d'ufficio ritenendo che gli atti e i documenti di cui necessita possano essere acquisiti dai precedenti difensori, sui quali in tal senso incombe il preciso obbligo giuridico e deontologico.

Negato l'accesso al fascicolo. Una società ha domandato l'annullamento di una determinazione comunale con cui è stata sancita la decadenza della concessione demaniale marittima. Proponendo gravame, la società ha presentato istanza per accedere telematicamente al fascicolo d'ufficio del TAR Lazio al fine di poter visionare gli atti e i documenti poiché, non facendo parte il l'avvocato difensore subentrato del collegio difensivo di primo grado, l'accesso si renderebbe necessario per consentire a questi di approntare la migliore difesa alla propria assistita.

Acquisizione dai precedenti difensori. Il TAR tuttavia ritiene di dover rigettare l'istanza perché gli atti e i documenti richiesti possono essere acquisiti dai precedenti difensori, sui quali in tal senso incombe il preciso obbligo giuridico e deontologico.

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