Sull'obbligatorietà del deposito telematico dell'istanza di fissazione dell'udienza

Redazione scientifica
13 Dicembre 2019

Posto che, nell'attuale regime, il deposito di tutti i ricorsi nel processo amministrativo deve essere effettuato unicamente ed obbligatoriamente in modalità telematica, il deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza in formato cartaceo si considera come tamquam non esset, poiché non più consentito (salvo casi eccezionali).

Istanza di fissazione dell'udienza depositata con modalità cartacea. In un contenzioso vertente su un condono edilizio, una parte propone ricorso in opposizione avverso il decreto con cui il giudizio è stato dichiarato estinto per perenzione, non essendo stata chiesta con apposita istanza la fissazione dell'udienza di discussione nel termine di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo (ex art. 71 c.p.a.). Espone il ricorrente che, dopo il deposito del ricorso (31 gennaio 2018), si sono verificati dei problemi tecnici nel deposito telematico degli atti nel periodo compreso tra l'8 e il 26 gennaio 2018 e in quello tra il 12 e 13 febbraio 2018 (come certificato dagli attestati del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa). Stanti i sopradetti problemi tecnici, egli ha depositato l'istanza di fissazione dell'udienza in modalità cartacea in data 13 febbraio 2018, e dunque entro i termini. Deduce pertanto che in tale caso si dovrebbe configurare solo una mera irregolarità e non una nullità insanabile.

Obbligatorio il deposito telematico. Il TAR Lazio, ritenendo infondato il ricorso, rileva che nel caso di specie non vi è prova degli atti di alcun deposito telematico dell'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine previsto dall'art. 71 c.p.a..
Rilevano i Giudici che il deposito dell'istanza in formato cartaceo è del tutto irrilevante poiché tale modalità non è più consentita (salvo casi eccezionali) dall'attuale regime di deposito degli atti nel processo amministrativo, che ormai prevede che per tutti i ricorsi debba essere utilizzata unicamente ed obbligatoriamente la modalità telematica.
Pertanto, rileva il TAR che l'asserito deposito in formato cartaceo dell'istanza di fissazione dell'udienza è tamquam non esset e non avrebbe potuto esser espresso in considerazione ai fini della tempestività della fissazione dell'udienza.
Inoltre, i Giudici sottolineano che i problemi tecnici rilevati nei sistemi del PAT hanno riguardato un periodo di tempo limitato rispetto all'ampio termine di un anno previsto dalla legge per la fissazione dell'udienza.
Chiarito questo, il ricorso viene respinto.

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