La proroga del termine di presentazione delle offerte nelle procedure telematiche

Claudio Fanasca
13 Dicembre 2019

È del tutto legittimo, oltre che ragionevole, l'operato della stazione appaltante che, una volta rilevato un malfunzionamento del sistema informatico di gara nella imminenza della scadenza del termine di presentazione delle offerte, ne disponga una proroga ai sensi dell'art. 79, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016; ciò anche nella ipotesi in cui il guasto sia poi risolto in breve tempo o, comunque, prima della scadenza dell'originario termine, considerata pure l'estrema volubilità dei tempi normalmente legati alla riparazione dei sistemi informatici che spesso impedisce agli enti pubblici di poter effettuare una qualsivoglia prognosi di riavvio del funzionamento dei suddetti sistemi (c.d. “rischio di rete”).

Il caso. Una impresa seconda classificata ha impugnato gli esiti di una procedura telematica per l'affidamento di un servizio pubblico deducendo la illegittimità della proroga del termine di presentazione delle offerte disposta dalla stazione appaltante; proroga che, secondo la ricorrente, non avrebbe dovuto essere disposta, di cui peraltro risultava poi essersi effettivamente giovata l'aggiudicataria controinteressata, che aveva presentato la propria offerta non entro l'originario termine, bensì entro quello prorogato.

La doglianza. L'impresa ricorrente lamenta, in sintesi, che una violazione dell'art. 79 del d.lgs. n. 50 del 2016 per avere disposto la stazione appaltante una proroga del termine di presentazione delle offerte pur in assenza di un concreto ed effettivo malfunzionamento del sistema informatico.

La soluzione del TAR. L'art. 79, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che, nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Sulla scorta di tale previsione, si rivela quindi legittimo, oltre che del tutto ragionevole e proporzionato, l'operato della stazione appaltante che, una volta rilevato un malfunzionamento del sistema informatico (presupposto che, nella specie, non è stato specificamente contestato dalla ricorrente), abbia ritenuto di prorogare il suddetto termine per la presentazione delle offerte. Né può condurre a diverse conclusioni il rilievo secondo cui, nella fattispecie in esame, il malfunzionamento riscontrato sarebbe stato comunque risolto dopo la sospensione e proroga del termine di presentazione delle offerte, ma comunque prima della scadenza dell'originario termine; si rivela infatti comunque corretta l'azione amministrativa sia avuto riguardo alla circostanza che, nella specie, il malfunzionamento è insorto nell'imminenza della scadenza del termine originariamente previsto, sia considerata in ogni caso la estrema volubilità dei tempi normalmente legati alla riparazione dei sistemi informatici, che impedisce agli enti pubblici di poter effettuare una qualsivoglia prognosi di riavvio del funzionamento dei suddetti sistemi (c.d. “rischio di rete”). D'altro canto, alla suddetta proroga è stata data pure adeguata pubblicità tramite avviso sul portale telematico di gara della stazione appaltante, coerentemente con quanto previsto dal citato art. 79, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, sicché nessuna critica può essere mossa all'operato dell'amministrazione, né tantomeno alla impresa aggiudicataria che ha ritenuto di presentare la propria offerta entro il termine prorogato, anziché quello originario.

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