Sull’affidamento del servizio di manutenzione con procedura negoziata senza gara

Claudio Fanasca
13 Dicembre 2019

Non appare manifestamente irragionevole e illogica la scelta dell'amministrazione di ricorrere all'affidamento con procedura negoziata di cui all'art. 63, co. 2, lett. b), n. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 del servizio di manutenzione degli aeromobili al medesimo operatore economico già individuato per la fornitura degli stessi. Viene, infatti, in rilievo un'attività infungibile che, come tale, per ragioni tecniche, può essere svolta unicamente da un determinato operatore economico, ossia lo stesso soggetto che ha prodotto gli aeromobili, dispone dei relativi dati di progetto e ha provveduto alle relative attività di identificazione e registrazione della configurazione.

Il caso: Una società specializzata nella manutenzione aeronautica ha impugnato gli atti con la stazione appaltante, mediante ricorso alla procedura negoziata senza indizione di gara ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b), n. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato in via diretta alla medesima impresa da cui aveva acquistato gli aeromobili il relativo servizio manutentivo di durata biennale, deducendo che l'amministrazione avrebbe artatamente precostituito le condizioni per l'affidamento senza gara, in aperto contrasto con le norme e i più generali principi di natura eurounitaria e nazionali in tema di concorrenza.

La doglianza: L'impresa ricorrente contesta, in particolare, il preteso carattere infungibile del servizio manutentivo affidato alla medesima impresa già selezionata per la fornitura degli aeromobili e per la relativa “attività di identificazione e registrazione per la configurazione”, evidenziando come la stazione appaltante avrebbe invero dovuto indire semmai due diverse procedure di gara, trattandosi di attività del tutto autonome e non sussistendo valide ragioni di carattere tecnico che potessero obbligare (o anche solo consigliare) di far eseguire le stesse ad un unico soggetto.

La soluzione del TAR: La determinazione della stazione appaltante di affidare il servizio manutentivo, a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b), n. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, in favore del medesimo operatore già individuato per la fornitura degli aeromobili si rivela non manifestamente irragionevole e illogica. Ed infatti tale impresa, poiché ha originariamente prodotto gli aeromobili, dispone dei relativi dati di progetto, quale titolare del c.d. “Certificato di Tipo”, e ha svolto le relative “attività di identificazione e registrazione della configurazione”, si configura quale unico operatore economico determinato in grado di svolgere anche il contestato servizio manutentivo, in ragione della infungibilità (pure) di quest'ultima attività e del fatto che risulta assente la concorrenza per motivi tecnici (come attestato, nella specie, anche da apposita relazione del Ministero della Difesa). La scelta operata dalla stazione appaltante risulta, quindi, funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché fondata su valutazioni di carattere tecnico - economico non manifestamente irragionevoli, illogiche o arbitrarie (in tal senso, si veda pure Cons. St., Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1138). Del resto, nel caso di specie, non è in dubbio che l'esistente interferenza delle attività riservate al predetto operatore economico con i normali servizi di manutenzione integri una valida ragione di carattere tecnico - economico, legata anche alla presenza di privative industriali in capo alla impresa, idonea a sorreggere la determinazione della stazione appaltante di far eseguire entrambi gli appalti al medesimo soggetto.

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