Scioglimento dell’unione civile: il tribunale decide anche sull’affidamento dei figli
16 Dicembre 2019
Con ricorso congiunto, due donne, hanno esposto al Tribunale: a) di aver contratto tra di loro un' unione civile; b) che, dopo la contrazione del vincolo, era stata dichiarata l'adozione, ex art. 44 lett. d) l. 184/1983, dei due minori figli biologici di una di esse da parte dell'altra. Conseguentemente hanno chiesto al Tribunale, tra l'altro, di: i) dichiarare lo scioglimento dell'unione civile; ii) affidare in via condivisa i figli minori e collocarli in via prevalente presso la madre biologica, fissando i tempi di permanenza dei figli presso ciascuna delle madri secondo un planning mensile iii) assegnare la casa familiare alla madre collocataria dei minori; iv) disporre il mantenimento ordinario diretto dei figli a carico di ciascune delle mamme, con suddivisione secondo la percentuale 60%- 40%, delle spese non preventivabili come da Linee Guida del Tribunale di Milano. Il Tribunale, preso atto del rispetto delle formalità previste dall'art. 1 comma 24 l. 76/2016 e dall'art. 63 d.P.R. n. 396/2000 e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole ha dichiarato lo scioglimento dell'unione civile alle condizioni volute dalle parti tra le quali spiccano quelle dirette alla regolamentazione della responsabilità genitoriale inerenti i figli comuni della coppia. |