Fascicolo con indice realizzato per mezzo TIAP e non nelle forme dell'art. 3 d.m. 334/1989: nessuna nullità o inutilizzabilità degli atti

Redazione scientifica
17 Dicembre 2019

La Cassazione chiarisce che l'inosservanza delle prescrizioni sulla formazione del fascicolo processuale, previste dall'art. 3 d.m. n. 334/1989, non comporta nullità o inutilizzabilità degli atti, perché tali sanzioni processuali non sono previste dalla norma.

Restituzione del fascicolo. Il GUP presso il Tribunale di Milano ha disposto la restituzione all'ufficio del pubblico ministero del fascicolo trasmesso con richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato perché l'incarto non era stato realizzato secondo le regole previste dall'art. 3 del d.m. n. 334 del 1989 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale). La norma, infatti, dispone che gli atti e le produzioni debbano essere inserite nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine. Nel caso di specie, invece, il fascicolo presentava un indice formato a mezzo TIAP (il sistema di gestione documentale ministeriale), senza numerazione delle pagine interne.
Avverso il provvedimento del GUP, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Giudice dell'udienza preliminare avesse adottato un provvedimento abnorme poiché non previsto in alcuna disposizione in merito alle modalità di decisione su una richiesta di rinvio a giudizio e, comunque, in grado di determinare una ingiustificata stasi del procedimento. Il ricorrente ha lamentato inoltre il vizio di motivazione per avere lo stesso il Gup giustificato la sua decisione sostenendo erroneamente che il TIAP non fosse ancora impiegato negli uffici e che quella modalità di fascicolazione impedisse di verificare la completezza degli atti trasmessi.

Niente nullità. La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ha escluso che l'inosservanza delle prescrizioni ex art. 3 d.m. n. 334 del 1989 comporti la nullità o l'inutilizzabilità degli atti, perché tali sanzioni processuali non sono contemplate dalla norma.
Già la Corte Costituzionale (sentenza n. 142/2009), del resto, nel dichiarare la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 c.p.p., ha evidenziato che l'introduzione di una nuova causa di nullità avrebbe determinato una eccessiva rigidità delle conseguenze derivanti da un'irregolarità del fascicolo, evenienza alla quale il giudice può rimediare sollecitando il PM a riordinare il fascicolo nel rispetto delle norme sulla sua formazione.

Provvedimento abnorme. Sulla base di tali considerazioni, la Corte di cassazione ha osservato che il provvedimento oggetto di gravame costituisce un atto abnorme sulla base del principio (espresso tra le altre da Cass. S.U. n. 26/2000) secondo cui «è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e dalle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quando il profilo funzionale (...) determini la stasi del processo».
Applicando questo principio, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento in esame fosse qualificabile come abnorme poiché il Giudice avrebbe potuto sollecitare il PM a riordinare il fascicolo, assegnando la doverosa numerazione ad ogni suo singolo foglio. In assenza di risposta ritenuta adeguata, tuttavia, non avrebbe potuto adottare un provvedimento di restituzione al rappresentante della pubblica accusa della richiesta di rinvio a giudizio e dell'intero fascicolo, in quanto tale decisione non è prevista tra quelle adottabili dal GUP.
Alla luce di ciò, la Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.