La problematica qualificazione dell'impossibilità oggettiva nell'indicazione dei costi di manodopera

Roberto Fusco
17 Dicembre 2019

Va esclusa l'offerta carente dell'indicazione separata dei costi della manodopera non sanata attraverso il soccorso istruttorio, che può essere concesso dalla stazione appaltante solamente quando l'omissione sia stata determinata dall'impossibilità oggettiva di indicare detti costi.

Omessa indicazione dei costi di manodopera dopo la sentenza della Corte di Giustizia. La sentenza in commento si inserisce nell'ambito della vexata questio relativa all'omessa dichiarazione dei costi della manodopera alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia (Corte giust. UE, sez. IX, 2 maggio 2019, causa C 309/18) secondo la quale: a) in linea generale, i principi europei non ostano ad una normativa nazionale prevedente l'esclusione dell'offerta priva della specificazione di detti costi, senza la possibilità di esperire preventivamente il soccorso istruttorio; b) residua, però, la possibilità di ammettere al soccorso istruttorio il concorrente che abbia omesso l'indicazione separata dei costi di manodopera solo nei casi in cui, a causa dei documenti di gara, essa fosse materialmente impossibile. Tale impostazione è stata confermata anche dalla più recente giurisprudenza nazionale (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1680 del 2019) secondo la quale il mancato inserimento dei costi della manodopera può essere ritenuto scusabile (ed emendabile in sede di soccorso istruttorio) solo quando l'omissione sia stata indotta da una situazione di impossibilità oggettiva.

Oggettiva impossibilità in caso di modello da modificare. Il Collegio evidenzia che, nel caso in cui il modello predisposto dalla stazione appaltante non consenta l'esposizione dei costi di manodopera senza una previa sua modifica, residua il dubbio in merito alla sussistenza di una situazione di oggettiva impossibilità che legittimi l'utilizzo del soccorso istruttorio. Nel caso di specie, a favore dell'inescusabilità dell'errore, si può rilevare che la modulistica fornita dall'amministrazione avrebbe potuto essere agevolmente modificata, non essendo preclusa l'aggiunta di postille (apposte dalla parte ricorrente) anche manoscritte e di tabelle esplicative; nel senso opposto, si potrebbe obiettare che la possibile autonoma alterazione di tale modulistica avrebbe inevitabilmente determinato una situazione di disomogeneità (anche l'offerta della ricorrente, benché rivisitata, potrebbe risultare ugualmente incompleta), con potenziale lesione del principio della parità di trattamento e della correttezza delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice.

Necessario esperimento del soccorso istruttorio in caso di omessa specificazione dei costi. Nel caso di specie il Collegio accoglie il ricorso in ragione della “acclarata (e non sanata) mera incompletezza delle offerte scrutinate” non ritenendo ammissibile un'offerta non prevedente l'indicazione specifica dei costi della manodopera. Oltre a tale espressa affermazione di principio, però, tra le righe della pronuncia si può cogliere anche un altra considerazione: nel caso in cui il modello fornito dalla stazione appaltante non consenta (senza essere modificato) l'evidenziazione dei costi della manodopera, in linea di principio l'operatore economico può reclamare l'attivazione del soccorso istruttorio e spetterà alla stazione appaltante verificare se l'indicazione separata dei costi era (o meno) oggettivamente impossibile e, quindi, decidere se ammetterne il concorrente ad integrare l'indicazione di tali costi.

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