Obblighi dichiarativi in merito all'affidabilità professionale del concorrente

Roberto Fusco
17 Dicembre 2019

L'elenco dei motivi di esclusione previsto dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ha natura esemplificativa e non esclude l'obbligo per il concorrente di dichiarare i fatti che siano palesemente rilevanti per valutare la sua affidabilità professionale. L'omessa dichiarazione di fatti potenzialmente idonei ad essere considerati come “gravi illeciti professionali” e di condotte penalmente rilevanti a carico dei precedenti amministratori, infatti, impedisce alla stazione appaltante di esercitare le proprie facoltà discrezionali relative alla qualificazione (o meno) di tali fatti quali cause di esclusione dell'operatore economico.

Omessa indicazione di fattispecie potenzialmente rilevanti per l'esclusione. Nel caso di specie l'aggiudicatario controinteressato contesta all'operatore economico ricorrente (attraverso la proposizione di ricorso incidentale) la mancata allegazione nel DGUE di due fattispecie che costituirebbero motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, omissione che determinerebbe la carenza di legittimazione della ricorrente principale e la conseguente inammissibilità della sua impugnazione. Più precisamente, secondo l'aggiudicatario, il ricorrente principale ha omesso di indicare: a) la propria esclusione subita in una precedente procedura di gara a causa di un grave errore professionale; b) la sentenza con cui il presidente e il vice-presidente precedentemente in carica sono stati condannati per il reato di frode in pubbliche forniture.

Natura esemplificativa dell'elenco dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 e obbligo di comunicazione. Secondo l'impostazione del Collegio, tali circostanze sarebbero palesemente rilevanti per comprovare l'affidabilità del contraente e, quindi, dovevano essere necessariamente dichiarate dall'operatore economico. A supporto di tale impostazione vengono pure citati dei precedenti giurisprudenziali (TAR Toscana, Firenze, sez. I, 9 gennaio 2019, n. 53 e Cons. St., sez. III, 11 giugno 2019, n. 3908) secondo i quali l'elencazione contenuta nella norma in discussione abbia natura esclusivamente esemplificativa e non esclude affatto l'obbligo, per il concorrente all'aggiudicazione di un pubblico appalto, di dichiarare i fatti palesemente rilevanti per valutare la sua affidabilità professionale. Con tale omissione, nel caso di specie, la ricorrente si è sostituita indebitamente alla stazione appaltante, compiendo al suo posto la valutazione sulla qualificazione dei fatti ed impedendole di esercitare le proprie facoltà discrezionali in merito.

Limitazione temporale exart. 80, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016. Inoltre, con riferimento alla precedente esclusione subita dal ricorrente in una gara precedente, secondo il Collegio non può trovare applicazione la limitazione temporale prevista dal nuovo art. 80, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 (come novellato dall'art. 49, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 56 del 2017) con riferimento alle fattispecie penali.

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