Matrimonio tra cittadino irregolare e suo connazionale regolarmente presente sul territorio nazionale

16 Dicembre 2019

Come può regolarizzare la propria posizione in Italia il cittadino non comunitario, divenuto clandestino nel nostro Paese, che intenda sposarsi con un suo connazionale, titolare di permesso di soggiorno CE sul territorio nazionale?

Come può regolarizzare la propria posizione in Italia il cittadino non comunitario, divenuto clandestino nel nostro Paese, che intenda sposarsi con un suo connazionale, titolare di permesso di soggiorno CE sul territorio nazionale?

Il legislatore nazionale, in ossequio agli artt. 2 e 29 Cost., ha disciplinato l'unità familiare anche nei confronti del soggetto extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia.
Quest'ultimo, infatti, in base agli artt. 29 e 30 del d. lgs. 286/1998 ha garantito il diritto di vivere con la propria famiglia sul territorio della Repubblica, pur nei modi e con i limiti ex lege stabiliti.
Preliminarmente, va precisato che lo straniero, giunto in Italia clandestinamente o ivi soggiornante irregolarmente, può liberamente sposarsi nel nostro Stato, come ribadito dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 116 c.c., in precedenza modificato dalla l. n. 94/2009, nella parte in cui l'interessato doveva produrre «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano» (Corte Cost., 25 luglio 2011, n. 245). Nel merito del quesito posto, il permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del coniuge del cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale per un periodo di tempo pari o superiore ad un anno, viene rilasciato sulla base di due distinte procedure.
Il ricongiungimento familiare ex art. 29 T.U.I. va applicato nei casi in cui il coniuge dello straniero regolarmente soggiornante in Italia si trovi nel proprio paese di origine.
La procedura della coesione familiare, di cui al successivo art. 30 del T.U.I., presuppone che il coniuge da riunirsi al titolare del permesso di soggiorno pari o superiore ad un anno sia già presente sul territorio italiano.

Tuttavia, la norma in esame prevede che il coniuge, per il quale viene chiesta la coesione, deve avere la titolarità di altro permesso di soggiorno ancora valido o scaduto da non più di un anno.

Dunque, nel caso esaminato, ritengo corretto avvalersi dell'istituto del ricongiungimento familiare, consigliando, altresì, di celebrare il matrimonio nel paese di origine, per evitare il rischio di espulsione dello straniero irregolare.

Invero, è ipotizzabile anche un'ulteriore soluzione, che non potrà comunque prescindere dal rientro volontario in patria del soggetto, privo di documenti.

Questi, una volta coniugatosi, anziché attendere le lunghe tempistiche del ricongiungimento, potrà recarsi con il familiare in Italia, con un visto turistico o con la dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a tre mesi, come previsto nella l. n. 68/2007, chiedendone la successiva conversione in un permesso per coesione familiare.

Trattasi di un'alternativa, non specificamente riportata, ma risultante da una prassi, invalsa in alcune Questure e accettata anche a livello ministeriale, come da varie note emanate in materia. (Cfr.https://www.poliziadistato.it/statics/08/conversione-dichiarazione-di-presenza.pdf).

Si raccomanda, pertanto, di verificarne la fattibilità presso la compente Questura del luogo.

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