Scioglimento congiunto di un'unione civile: sì all'affidamento condiviso della figlia minore e all'assegno una tantum all'unito civile

19 Dicembre 2019

La domanda di scioglimento congiunto dell'unione civile va accolta laddove le condizioni congiuntamente precisate dalle ricorrenti risultino frutto di libero accordo, nella parte in cui hanno ad oggetto diritti disponibili, e conformi all'interesse della figlia minorenne nella parte in cui riguardano la stessa.
Massima

La domanda di scioglimento congiunto dell'unione civile, proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione, va accolta, laddove le condizioni congiuntamente precisate dalle ricorrenti risultino frutto di libero accordo, nella parte in cui hanno ad oggetto diritti disponibili, e conformi all'interesse della figlia minorenne, nella parte in cui riguardano la stessa.

Il caso

Tizia e Caia hanno contratto matrimonio in Spagna, il 6 novembre 2010, successivamente trascritto, nell'anno 2017, nel Registro delle Unioni Civili del loro Comune.

Prima di contrarre matrimonio le parti hanno maturato la decisione di allargare il proprio nucleo familiare, facendo ricorso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, a seguito della quale è nata, il 4 novembre 2005, una bimba, figlia biologica di Tizia e figlia adottiva di Caia, in forza di sentenza del Giudice spagnolo del 16 gennaio 2012, di cui il Tribunale per i minorenni di Bologna ha disposto la trascrizione diretta in Italia, ai sensi dell'art. 41, comma 1, l 218/1995.

Il 22 ottobre 2018 le parti hanno manifestato congiuntamente, dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del loro Comune di residenza, la volontà di sciogliere l'unione civile e, decorsi tre mesi, hanno depositato, presso il Tribunale di Bologna, il ricorso congiunto per lo scioglimento dell'unione, ribadendo la loro volontà dinanzi al Giudice relatore, all'udienza del 22 febbraio 2019.

Dopo aver verificato l'avvenuta decorrenza del termine di tre mesi, ai sensi dell'art. 1, comma 24, l. 76/2016, e aver verificato che le condizioni erano frutto di un libero accordo congiunto delle parti, nonché conformi agli interessi della minore, il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione su tutti i punti, ha:

i) Dichiarato, con sentenza non definitiva, lo scioglimento dell'unione civile tra Tizia e Caia;

ii) Ordinato all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Casalecchio di Reno di procedere all'annotazione della relativa sentenza;

iii) Rimesso la causa in istruttoria quanto alla regolamentazione precisa dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore.

La questione

Il Tribunale di Bologna, con la pronuncia in commento, ha valutato le condizioni congiuntamente precisate dalle parti ritenendo le stesse da un lato, frutto di libero accordo, avendo ad oggetto diritti disponibili, e dall'altro, conformi all'interesse della bambina, ancora minorenne, nella parte relativa alla stessa.

Le soluzioni giuridiche

I Giudici bolognesi hanno accolto il ricorso congiunto di Tizia e Caia, considerando, in particolare, la causa matura per la decisione su tutti i punti, tranne che sulle questioni attinenti alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore. Il Tribunale ha, dunque, deciso gli aspetti relativi al vincolo e ai rapporti economici con sentenza parziale, rimettendo ogni decisione in materia di rapporto genitore-figlio, all'esito del percorso intrapreso presso l'Istituto di terapia familiare di Bologna.

Vincolo e rapporti economici

Il Tribunale bolognese ha preso atto delle seguenti principali condizioni volte a disciplinare lo scioglimento dell'unione civile:

i) Le parti manterrannoresidenza e domicilio separati;

ii) Tizia verserà a Caia, a titolo di contributo al mantenimento per la bambina, la somma mensile di Euro 500,00, oltre rivalutazione Istat, anche quando la permanenza della minore con ciascuna madre sarà paritaria, fino all'autosufficienza economica di quest'ultima, per motivi di natura perequativa, essendo chiaro che qualsiasi somma sia corrisposta dai genitori ai figli (paghetta, regalo di compleanno e altre elargizioni a qualsiasi titolo e per qualsiasi misura) dovrà essere considerata, a tutti gli effetti, un regalo o una liberalità dei genitori verso la figlia e non potrà mai essere imputata al suo mantenimento ordinario e/o straordinario, né sarà ripetibile nel rapporto tra gli uniti civilmente.

iii) Le parti contribuiranno, nella misura del 50%, allespese extra – assegno della figlia, così come previsto ai sensi del Protocollo per la determinazione delle spese straordinarie elaborato dal Tribunale di Bologna nel 2017, nel quale è evidente la distinzione tra

- le spese straordinarie da non concordare preventivamente giacché ritenute, in via generale, nell'interesse della figlia: tra queste, quelle corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e caratterizzate da continuità, salvo il caso in cui intervengano, a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori, mutamenti documentati e connessi alle primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. Tra tali spese rientrano le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, inclusi i trattamenti e i relativi farmaci prescritti; le spese scolastiche relative all'istituto scolastico scelto congiuntamente dai genitori, nonché quelle di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato e le uscite scolastiche senza pernottamento; le spese sportive, nonché quelle ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dello sport e dell'attività, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature (e del corredo sportivo, in caso di attività sportiva), con la limitazione ad una sola attività sportiva o ludico-ricreativa-culturale per ogni anno; i campi scuola estivi; la baby-sitter; il pre-scuola e post-scuola, ove necessitate dalle esigenze lavorative del genitore con cui la figlia si trova in quel momento, qualora l'altro genitore, anche tramite la rete familiare di riferimento, non offra tempestive alternative; le spese necessarie per il conseguimento della patente di guida; l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici; le visite specialistiche prescritte dal medico di base; i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, ove prescritte.

- le spese straordinarie da concordare preventivamente tra Tizia e Caia, considerando che il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della stessa, dovendosi presumere come un silenzio-assenso, l'assenza di un espresso dissenso fornito per iscritto e motivato adeguatamente, decorsi quindici giorni dalla richiesta formale, salvo diversi accordi.

Le spese extra-assegno, a favore del genitore anticipatario, dovranno essere tempestivamente rimborsate (non oltre quindici giorni dalla richiesta), su richiesta da presentarsi in prossimità dell'esborso, supportata dall'esibizione di adeguata documentazione – intestata ai figli ai fini della corretta relativa deducibilità – comprovante la spesa.

iv) Tizia verserà a Caia, con decorrenza dal mese del deposito del ricorso, a titolo di una tantum dell'assegno divorzile, la somma di Euro 30.000,00, in singole rate mensili di Euro 500,00 per i primi 12 mesi, e successivamente in rate di Euro 600,00, ciascuna sino a concorrenza dell'importo totale concordato.

v) Il costo di Euro 5.000,00 del percorso di valutazione terapeutica intrapreso dalle parti al fine di realizzare e perseguire l'interesse della minore a instaurare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, sarà sostenuto dalle parti e in particolare da Tizia, nella misura di Euro 3.000,00 e Caia, nella misura di Euro 2.000,00.

Affidamento e regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore

Il Tribunale bolognese ha avallato la decisione congiunta delle ricorrenti di procedere, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con l'affidamento congiunto della figlia ad entrambe le madri che «…eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale; ne cureranno la crescita e l'educazione condividendo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle naturali inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni di quest'ultima; i genitori eserciteranno altresì la responsabilità genitoriale ordinaria separatamente nei rispettivi tempi di permanenza».

Quanto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, invece, le parti hanno segnalato che la stessa coabita prevalentemente con Caia, trascorrendo tutti i pomeriggi a settimane alterne con Tizia. E', in particolare, a causa della minoritaria frequentazione con quest'ultima, causata dalla difficoltà della bambina ad accettare la situazione di separazione dei suoi genitori, che le parti hanno deciso di intraprendere un percorso di valutazione con funzione terapeutica e di valutazione delle competenze genitoriali, impegnandosi a seguire e rispettare il programma di incontri già condiviso, stabilendo che la violazione da parte di una delle due dell'impegno così assunto – quanto all'osservanza del programma e delle prescrizioni del collegio di specialisti a cui entrambe si sono consapevolmente affidate – legittimerà l'altra a interrompere il percorso e a rivolgersi all'autorità giudiziaria per regolamentare le modalità e le condizioni della responsabilità genitoriale in regime di affido condiviso.

Ciò al fine di consentire l'affermazione della piena bi-genitorialità, con miglioramento della qualità e incremento della quantità di tempo che la figlia trascorrerà con Tizia, nell'ottica di una coabitazione paritaria della minore presso le due mamme, individuando, all'esito del percorso, i tempi di frequentazione con ciascun genitore.

Osservazioni

Il provvedimento in questione, e in particolare, la volontà delle parti di procedere all'affidamento congiunto della figlia minore, nella piena realizzazione del principio di bi-genitorialità, rappresenta un esempio di come all'istituto delle unioni civili si possa affiancare la regolamentazione del rapporto di filiazione, nonostante le polemiche volte a tener lontani questi due temi con conseguente eliminazione dell'estensione dell'art. 44, l. 184/1983, dalla l. 76/2016 (cd. stepchild adoption).

Nel caso specifico, il rapporto di filiazione tra la bambina e Caia, madre non biologica, è stato riconosciuto in territorio ispanico, in forza di sentenza di adozione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria spagnola, di cui il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto la trascrizione diretta in Italia ai sensi dell'art. 41, comma 1, l. 218/1995, nel rispetto dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cass. civ., sez. I, 31 maggio 2018, n. 14007; App. Genova, sez. I, 1 settembre 2017, n. 1319; App. Milano, ord. 5 ottobre 2016) secondo il quale il provvedimento straniero che abbia pronunciato l'adozione piena di un minore a favore della compagna della madre non va considerato in contrasto con l'”ordine pubblico”, dovendosi tale concetto declinare con riferimento all'interesse preminente del minore alla conservazione della vita e dell'habitat familiare ed alla salvaguardia dei rapporti affettivi ed educativi instaurati nel tempo.

Dunque, ancora una volta, anche in questo caso, ricorre il principio di tutela del best interest of the child come “stella polare del sistema.

Nella fattispecie in questione, poi, l'interesse della bambina appare tutelato, altresì, se si guarda alle previsioni dell'accordo relative agli aspetti economici, nel rispetto del dovere dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 337-terc.c.

Nello specifico, le parti hanno concordato il versamento da parte di Tizia, in favore di Caia, dell'importo mensile di Euro 500,00, a titolo di mantenimento per la figlia minore, anche quando la permanenza della bimba con ciascuna madre sarà paritaria.

Sul punto, è interessante evidenziare come la decisione presa dalle parti si collochi quasi in controtendenza rispetto all'orientamento più recente della giurisprudenza di merito in materia di affidamento condiviso, collocamento paritario e mantenimento dei figli, che vede un'applicazione sempre più frequente del “mantenimento diretto” in caso di collocamento paritario.

In generale, infatti, è a tutti noto che il principio cardine sancito dall'art. 337- ter, comma 4, c.c. è quello secondo il quale i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi; dunque, l'assegno “perequativo” a carico di uno dei genitori può essere stabilito, ove necessario, per attuare il principio di proporzionalità, tenuto conto dei diversi parametri indicati dalla stessa norma, tra cui rilevano, altresì, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (art. 337- ter, comma 4, n. 3, c.c.).

In particolare, è il parametro da ultimo richiamato ad aver assunto specifica rilevanza nelle situazioni in cui, in concreto, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore siano pressoché paritetici e le condizioni economiche dei genitori non siano così differenti.

Infatti, è in due casi simili che il Tribunale di Catanzaro (sez. I, 443/2019) e il Tribunale di Roma (sez. I, 6447/2019) si sono pronunciati, disponendo il collocamento della figlia minore presso entrambi i genitori in modo paritetico, nonché il mantenimento diretto ordinario in favore della stessa. In entrambi i casi i Giudici hanno ritenuto che la situazione reddituale dei genitori, tenuto conto degli oneri connessi alle esigenze abitative del figlio, nonché dei relativi tempi – paritetici – di gestione, fosse tale da realizzare il principio di proporzionalità attraverso il mantenimento diretto del minore.

Ovviamente, ogni situazione va valutata in maniera singola e differenziata, come nel caso di specie.

Con riferimento, infine, alla previsione di una somma in favore di Caia, a titolo di una tantum, ritenuta dal Tribunale di Bologna equa e giusta, è evidente l'applicabilità, in questi casi, della normativa in materia di divorzio, per effetto del rinvio dell'art. 1, comma 25, l. 76/2016, agli articoli 5, 6 e 8, l. 898/1970.

Pertanto, così come accade, altresì, per le coppie coniugate, anche gli uniti civilmente possono concordare, come è avvenuto in questo caso, il riconoscimento dell'assegno, in un'unica soluzione – e il Tribunale valutare l'equità e la congruità della somma corrisposta – in favore della parte economicamente più debole il che esclude, in favore di quest'ultima, ogni ulteriore diritto, nonché la possibilità di richiedere ulteriori prestazioni, ove le sue condizioni economiche dovessero peggiorare o sopravvenire giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione.

In conclusione, si può chiaramente affermare come la sentenza in commento costituisca un importante esempio di come l'autonomia negoziale delle parti, applicata alla fase patologica del rapporto sentimentale, non si scontri – anzi li rispetti – con i limiti posti a salvaguardia non solo del superiore interesse del minore ma, altresì, della tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte.

Nella fattispecie in questione, infatti, nell'ottica di una corretta definizione dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, le ricorrenti hanno consapevolmente concordato – decisione avallata dal Tribunale – di intraprendere un percorso di terapia familiare per ristabilire la situazione di instabilità, per lo più relativa al rapporto tra Tizia e la figlia minorenne, al fine di permettere a quest'ultima di godere appieno del principio di bi-genitorialità e di raggiungere un rapporto equilibrato con entrambe le mamme e i rispettivi rami genitoriali.

Non solo.

Altresì la previsione di un assegno una tantum in favore di Caia, da ritenere plausibilmente volto a riequilibrare una situazione di debolezza economica, incontra l'interesse delle parti e rispetta la natura di tipo prevalentemente perequativo – compensativo dell'assegno di divorzio, così come interpretato alla luce della sentenza delle Sezioni Unite 18287/2018, interpretazione che anche se non espressamente chiarito, si può ritenere ragionevolmente applicabile – così seguendo quanto già fatto dal Tribunale di Pordenone nel marzo 2019 – anche al caso de quo.