È suscettibile di regolarizzazione, con soccorso istruttorio, la mancata indicazione delle parti del servizio che l’operatore economico intende subappaltare

Redazione Scientifica
18 Dicembre 2019

La mancata indicazione delle parti di servizio che si intende subappaltare non è in alcun modo riconducibile alle “irregolarità afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica” – che...

La mancata indicazione delle parti di servizio che si intende subappaltare non è in alcun modo riconducibile alle “irregolarità afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica” – che attengono invece, rispettivamente, al prezzo e alle modalità tecniche in senso stretto, con riferimento, cioè, al piano di lavoro, personale, metodologie e macchinari impiegati, piani di sicurezza, ecc. – bensì alla “mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi”, genericamente indicati al comma 9 dell'art. 83, d.lgs. n. 50/2016. È significativo, nell'ottica prospettata, non soltanto che nel medesimo comma sia precisato che il termine, non superiore a dieci giorni, legato al “soccorso istruttorio”, è concesso “perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie”, ma anche che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (solo) “le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. Dunque, nei casi di mancata dichiarazione sul punto in sede di presentazione dell'offerta, il subappalto sarà vietato solo nel caso in cui l'impresa non integri la propria dichiarazione neppure dopo il termine assegnato dall'Amministrazione.

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