La situazione di abbandono come presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità
20 Dicembre 2019
Il fatto. La Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado, dichiarava lo stato di adottabilità del minore nato dall'unione tra una cittadina italiana e un cittadino di nazionalità inglese. In particolare, i Giudici del merito sostenevano che il minore, affetto da disturbo del linguaggio associato ad alterazioni del ritmo, rischiava di essere privo di assistenza morale e materiale da parte della madre, affetta da incapacità di svolgere un'adeguata funzione genitoriale. Collocato nella casa-famiglia, il minore sin da subito dimostrava un miglioramento generale. Avverso tale pronuncia, la madre propone ricorso per cassazione lamentando che non era stato correttamente valutato il prioritario diritto del minore di vivere con i genitori.
L'adottabilità del minore. Il diritto del minore di crescere nella propria famiglia d'origine è tutelato dall'art. 1 l. n. 184/1983 e il giudice del merito deve tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di disagio familiare e solo quando risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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