Violazione degli obblighi informativi in tema di gravi illeciti professionali

Paola Martiello
20 Dicembre 2019

L'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nella lettera c) del comma 5 dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 è meramente esemplificativa e non esclude l'obbligo, per il concorrente all'aggiudicazione di un pubblico appalto, di dichiarare i fatti palesemente rilevanti per valutare la sua affidabilità professionale. Solo la compiuta dichiarazione consente alla stazione appaltante di valutare le conseguenze del fatto commesso e non è dato al concorrente compiere autonomamente la valutazione spettante alla stazione appaltante, impedendo a quest'ultima di esercitare le proprie facoltà discrezionali.

Il caso: La questione affrontata dalla pronuncia in commento concerne la valutazione circa la l'ammissibilità o meno alla partecipazione ad una gara di un concorrente che non abbia dichiarato nel DGUE fatti non esplicitamente contenuti nell'elencazione dei gravi illeciti professionali, ai sensi dell'art 80, comma 5 lett. c) del Dlgs 50/2016.

In particolare il Collegio è chiamato a valutare se pur trattandosi di un fatto ( nel caso di specie consistente nell' esclusione disposta nei confronti della Agenzia del Demanio per errore professionale ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 163 e condanna dell'ex presidente e dex vice-presidente della società per il reato di frode in pubbliche forniture) non ricadente nelle ipotesi richiamate espressamente dal Legislatore, sia comunque rilevante ai fini della verifica dell'affidabilità dell'Operatore Economico da parte della Stazione Appaltante e debba dunque essere dichiarato.

La soluzione: Il Collegio, rigettando il ricorso, ha ritenuto sussistenti a carico del concorrente - ricorrente principale e secondo classificato – i fatti non dichiarati nel DGUE rilevanti ex art. 80, c. 5, lett. c) del dlgs 50/2016, in quanto seppur non espressamente previste , comunque ricadenti certamente fra quelli rilevanti per la partecipazione alla gara.

Il Giudice di prime cure , richiamando anche una precedente pronuncia del Consiglio di Stato ( cfr. Sent. Cds, sez. III, 11 giugno 2019, n. 3908) ha rilevato come l'elencazione contenuta nell'art. 80 del dlgs 50/2016 abbia natura esclusivamente esemplificativa e non escluda affatto l'obbligo, per il concorrente all'aggiudicazione di un pubblico appalto, di dichiarare i fatti palesemente rilevanti per valutare la sua affidabilità professionale.

Solo la compiuta dichiarazione consente, alla stazione Appaltante, a parere del Collegio di valutare le conseguenze del fatto commesso.

In Conclusione: facendo applicazione dei suesposti principi il Collegio, escludendo l'Operatore Economico dalla procedura di gara, ha ritenuto che i fatti di estrema rilevanza devono essere sempre portati a conoscenza della Stazione Appaltante, in modo da consentirle di valutare l'affidabilità professionale della concorrente. Solo la compiuta dichiarazione consente, difatti, alla Stazione Appaltante di valutare le conseguenze del fatto commesso e non è dato al concorrente compiere autonomamente la valutazione spettante alla stazione appaltante, impedendo a quest'ultima di esercitare le proprie facoltà discrezionali.

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