Notifica PEC al difensore: per il perfezionamento bastano l'accettazione dal sistema e la RAC

Redazione scientifica
20 Dicembre 2019

In caso di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite PEC, la semplice verifica dell'accettazione da parte del sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, non essendo necessario procedere ad ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario.

In caso di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite PEC, la semplice verifica dell'accettazione da parte del sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, non essendo necessario procedere ad ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 51137/19, depositata il 18 dicembre.

La vicenda. Il Tribunale di Reggio Calabria disponeva la sostituzione della misura del divieto di dimora in un Comune, emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti di un imputato, con quella della custodia cautelare in carcere. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione l'imputato lamentando, tra le altre cose, la nullità del provvedimento per essere stato emesso all'esito di un procedimento viziato dalla irregolare notifica eseguita a lui e al suo legale dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale.

Perfezionamento della notifica. La Cassazione, ritenendo infondato il motivo di ricorso, ricorda che l'art. 150 c.p.p. prevede che, in alcune circostanze, il giudice possa autorizzare la notifica all'imputato con mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. Inoltre, l'art. 148, comma 2-bis, c.p.p., prevede che l'autorità possa disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguite con mezzi tecnici idonei e, in base al disposto dell'art. 16, comma 9, lett. c-bis) del d.l. n. 179/2012, nei procedimenti penali la notificazione può essere eseguita a persone diverse dall'imputato se titolari di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.

Pertanto, in tali casi, ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria invii l'atto all'indirizzo PEC del destinatario, mentre non occorre né l'acquisizione di uno specifico rapporto di consegna e neppure che l'ufficio mittente abbia avuto una “ricevuta di accettazione”, bastando che l'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una data e ora certa, dell'allegato notificato, essendo ciò sufficiente a perfezionare la notifica, che sarà pertanto pienamente valida.
Dunque, continua la Suprema Corte, non vi è alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, spettando a quest'ultimo eseguire interventi tecnici al fine di recepire la notifica e i suoi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da una gestione non idonea dei propri strumenti informatici.
Chiarito questo, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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