Ricorso privo di firma digitale: si determina una mera irregolarità

Redazione scientifica
23 Dicembre 2019

Nel PAT l'assenza di firma digitale sull'atto introduttivo del giudizio non da luogo ad inesistenza, abnormità o nullità degli atti, ma soltanto ad una situazione di irregolarità sanabile.

Ricorso non conforme. Il TAR Lazio, con l'ordinanza n. 9201/2019, ha rilevato che il ricorso presentato dal ricorrente presenta profili di non conformità rispetto alla normativa che disciplina del processo telematico (l n. 197/2016 e d.P.C.M. n. 40/2016), poiché l'atto introduttivo del giudizio non risulta firmato digitalmente.

Irregolarità a cui porre rimedio. Osserva il Tribunale Amministrativo Regionale che, nel processo amministrativo telematico, il mancato deposito digitale o l'assenza di firma non danno luogo ad inesistenza, abnormità o nullità degli atti, ma soltanto ad una situazione di irregolarità.
Pertanto, il giudice amministrativo deve ordinare alla parte che ha redatto, notificato o depositato un atto in formato cartaceo di regolarizzarlo in formato digitale, sia sotto il profilo della firma che della procura alle liti, nel termine perentorio fissato.
Chiarito questo, il TAR assegna alla parte ricorrente trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, per regolarizzare il ricorso.

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