I condomini sono egualmente tenuti agli obblighi di vigilanza e prevenzione per ogni evento di danno

Redazione Scientifica
31 Dicembre 2019

In primo grado, gli imputati erano stati dichiarati colpevoli del delitto di cui all'art. 434 c.p. (crollo di costruzioni) ed erano stati condannati alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili. Si contestava a ciascuno di aver cagionato colposamente il crollo del tetto e dei solai del terzo, quarto, quinto e sesto piano dello stabile, con cedimento dell'unica scala di accesso ai relativi interni.

In primo grado, gli imputati erano stati dichiarati colpevoli del delitto di cui all'art. 434 c.p. (crollo di costruzioni) ed erano stati condannati alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili. Si contestava a ciascuno di aver cagionato colposamente il crollo del tetto e dei solai del terzo, quarto, quinto e sesto piano dello stabile, con cedimento dell'unica scala di accesso ai relativi interni. In secondo grado, la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza, riqualificava il reato nella violazione di cui all'art. 677, comma 3,c.p. (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) e dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli imputati per non aver commesso il fatto, eliminando nei loro confronti le relative statuizioni civili. Avverso tale decisione, la parte civile ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte territoriale non aveva ritenuto responsabile del reato nessuno degli imputati che rappresentavano la “parte pubblica", nonostante essa parte fosse comproprietaria dell'immobile.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, correttamente, il primo giudice evidenziava come nello stabile coesistesse la comproprietà della parte pubblica (Comune) e di quella privata in una condizione condominiale tipica di communio pro indiviso, che vedeva i titolari egualmente tenuti agli obblighi di vigilanza e prevenzione per ogni evento di danno. Quindi, l'avvenuto sgombero non manlevava il Comune dalle responsabilità che competevano, comunque, all'ente pubblico. Invero, il non aver attivato i dovuti interventi, finalizzati a mantenere l'edificio in condizioni di adeguata manutenzione, alla luce della conoscenza della situazione, determinava le responsabilità ritenute a carico di ciascuno che, nelle rispettive qualità, aveva l'obbligo di occuparsi della gestione e della manutenzione del patrimonio dell'ente. In conclusione, non si trattava di aspetti che involgevano in via esclusiva i proprietari del singolo piano, ma di una compromissione derivata ai piani stessi dai cedimenti indotti dalle infiltrazioni alle strutture portanti di proprietà comune. Per i motivi esposti, la sentenza è stata annullata con rinvio.

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