Atto destinato all'imputato ma notificato alla PEC del difensore

Redazione Scientifica
03 Gennaio 2020

La notifica dell'atto destinato all'imputato, eseguita via PEC al difensore, è valida, atteso che l'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, che esclude la possibilità di utilizzare la PEC per le notificazioni all'imputato, si riferisce solo alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore, anche se nel suo interesse.

Atto trasmesso via PEC al difensore. L'imputato ricorre per cassazione avverso l'ordinanza che rigettava la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza divenuta irrevocabile della Corte d'Appello, invocando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, per inefficacia della notifica del decreto di citazione eseguita via PEC al difensore.

Notifica valida e perfezionata. Nell'esaminare il ricorso, la Corte di Cassazione ha qui l'occasione di ribadire che, «in caso di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite PEC, la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario».
In particolare, prosegue la Corte, è valida ex art. 161, c. 4, c.p.p. la notifica effettuata mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata, dell'atto da notificare all'imputato, atteso che l'art. 16, c. 4, d.l. n. 179/2012, che esclude la possibilità di utilizzare la PEC per le notificazioni all'imputato, va riferita solo alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse. Tale situazione è la medesima del caso di specie, ove la notifica è avvenuta a mezzo PEC presso lo studio del difensore, quale domiciliatario dell'imputato.
Secondo il Collegio di legittimità, dunque, l'imputato versava in una condizione di piena conoscenza della celebrazione del processo e la Corte d'Appello ha correttamente rigettato la richiesta di rescissione del giudicato. Pertanto, dichiarando il ricorso inammissibile, i Giudici condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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