I primi effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4-bis ord. pen.

Redazione Scientifica
07 Gennaio 2020

Con la pronuncia n. 52139/2019, la Cassazione è intervenuta su un ricorso proposto prima della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 4-bis ord. penit., ad opera della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, ma deciso successivamente.

Con la pronuncia n. 52139/2019, la Cassazione è intervenuta su un ricorso proposto prima della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 4-bis ord. penit., ad opera della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, ma deciso successivamente.

La Corte non può non considerare tale elemento innovativo, ritenendo, quindi, pienamente ammissibile il reclamo del detenuto avverso la decisione di inammissibilità emessa dal magistrato di sorveglianza circa l'accesso ad un permesso premio: come ha sancito la sentenza n. 253/2019, anche un soggetto non collaborante, condannato per un reato di cui al comma 1 dell'art. 4-bis ord. penit. (nella specie, in particolare, per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p., e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste) ha titolo per accedere – quanto meno oltre lo stadio dell'ammissibilità – al permesso premio, non potendosi esimere il tribunale di sorveglianza da un esame nel merito per un eventuale concessione (alla luce, però, di tutti gli altri presupposti, di merito, e quelli “rafforzati” individuati dalla Corte costituzionale, quali l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, la provata avvenuta rescissione con la consorteria di appartenenza e l'impossibilità di un ripristino dei collegamenti).

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