Il deposito della scansione dell'istanza di fissazione d'udienza senza attestazione può evitare la perenzione?

Elia Barbujani
07 Gennaio 2020

Può ritenersi valido, per evitare la declaratoria di intervenuta perenzione quinquennale, il deposito di una scansione dell'istanza di fissazione d'udienza ex art. 82 c.p.a. firmata dalla parte e dal difensore (da quest'ultimo anche con firma digitale) ma priva dell'attestazione di conformità e quindi in violazione dell'art. 136, comma 2-ter c.p.a.?

Può ritenersi valido, al fine di evitare la declaratoria di intervenuta perenzione quinquennale ex art. 82, comma 1, c.p.a., il deposito di una scansione dell'istanza di fissazione d'udienza ex art. 82 c.p.a. firmata dalla parte e dal difensore (da quest'ultimo anche con firma digitale) ma priva dell'attestazione di conformità e quindi in violazione dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a.?

Il deposito di una copia per immagine priva di attestazione di conformità comporta conseguenze sul piano processuale. Ad oggi, pare che la giurisprudenza non si sia ancora espressa sulla fattispecie della carenza di attestazione dell'istanza di cui all'art. 82 c.p.a..

Tuttavia, il giudice amministrativo si è più volte espresso nel senso del raggiungimento dello scopo dell'atto depositato senza attestazione di conformità, sempre che sia certa la paternità e l'intelligibilità. In tali casi, l'atto privo di attestazione sarebbe irregolare e sanabile dalla parte con assegnazione di un termine da parte del collegio.

Tale giurisprudenza del Consiglio di Stato, pertanto, non richiederebbe il deposito dell'attestazione di conformità entro i termini di decadenza, ma consentirebbe una regolarizzazione qualora l'atto depositato sia, per le restanti caratteristiche, pienamente in grado di raggiungere il suo scopo.

Si veda anche Come depositare un'istanza di fissazione di udienza a seguito del ricevimento dell'avviso di perenzione, di Elia Barbujani.