Non può essere accolta l’istanza di accesso ai singoli versamenti contributivi eseguiti da un operatore economico partecipante a una gara d’appalto

07 Gennaio 2020

In presenza di un DURC on line regolare, la domanda di accesso ai flussi contributivi eseguiti da una concorrente di una gara d'appalto (peraltro, con riguardo ad un arco temporale molto esteso e senza allegazione di elementi concreti che evidenzino fondati dubbi sulla posizione contributiva degli operatori economici in questione) integra una forma di controllo generalizzato sull'operato della p.A. non consentito nel nostro ordinamento giuridico.

Il caso. Una società, terza graduata in una gara per l'affidamento di lavori autostradali, impugnava il provvedimento con cui era stata accolta solo in parte la sua istanza di accesso al fascicolo dell'aggiudicataria e della seconda graduata, formulata al fine di verificare i singoli versamenti contributivi dalle stesse eseguite e, così, l'effettiva continuità del requisito inerente la regolarità contributiva.

Secondo la ricorrente, il suo interesse ad accedere ai flussi contributivi deriverebbe dall'inidoneità del DURC ad attestare la permanenza del requisito della regolarità contributiva in capo al partecipante alla procedura di gara per tutta la durata di quest'ultima e fino alla stipulazione del contratto.

La soluzione. Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso, per carenza di interesse.

In proposito, ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il possesso di un DURC regolare è condizione necessaria e sufficiente ad attestare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva.

Tale documento, che attesta il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara, si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti fede fino a querela di falso: in presenza di DURC regolare a favore dell'operatore economico, la stazione appaltante non è, quindi, tenuta ad effettuare alcuna altra verifica, nemmeno in presenza di eventuali segnalazioni provenienti da terzi, interessati all'esclusione dell'operatore dalla procedura di gara (Cfr. Cons. St., sez. V, 14 giugno 2019, n. 4023).

Nel caso di specie, osserva il Tar, la ricorrente ha formulato una domanda di accesso senza allegare nemmeno l'esistenza di elementi concreti tali da evidenziare fondati dubbi sulla posizione contributiva degli operatori economici in questione, limitandosi ad affermare di avere un generico interesse a verificare la continuità dei versamenti. Una simile richiesta si traduce, tuttavia, in una forma di controllo generalizzato sull'operato della P.A. che, notoriamente, non è consentito nel nostro ordinamento giuridico

A ciò si aggiunga che l'eventuale accesso ai flussi contributivi eseguiti dalle prime due graduate non consentirebbe alla ricorrente di ottenere alcuna concreta utilità, in quanto eventuali irregolarità potrebbero essere state sanate con il pagamento successivo dei contributi dovuti o con l'ammissione alla rateizzazione del debiti residui.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.