L'onere dichiarativo del concorrente sulle condanne penali

Anton Giulio Pietrosanti
10 Gennaio 2020

La stazione appaltante deve essere messa nella condizione di conoscere tutti i comportamenti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, i quali vanno pertanto dichiarati dal concorrente in sede di gara...

Il caso. Avverso la revoca dell'aggiudicazione di un appalto di lavori – basata su una dichiarazione non veritiera riguardante le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) e c), d.lgs. n. 50 del 2016 – il raggruppamento temporaneo di imprese (risultato aggiudicatario) ricorreva al Tar per censurare, tra le altre cose, il fatto che la stazione appaltante non avesse valutato la rilevanza espulsiva di precedenti condanne non dichiarate (tra cui una per truffa e tre per violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). Secondo il ricorrente la stazione appaltante si era quindi limitata a rilevare la non veridicità della dichiarazione resa in sede di gara (art. 80, comma 5, lett. f-bis) senza svolgere alcuna valutazione in ordine all'affidabilità del concorrente dopo la scoperta delle predette condanne: nel provvedimento di revoca si legge invero che “dal casellario giudiziale sono emersi, sei provvedimenti giudiziali che sarebbero dovuti essere dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, onde consentire alla stazione appaltante una completa valutazione sulla moralità professionale del concorrente”. Il Tar respingeva il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla presente pronuncia del Consiglio di Stato.

La soluzione. Il Consiglio di Stato ha rilevato che in capo alla stazione appaltante non sussiste l'obbligo di vagliare la gravità del precedente di cui è stata omessa la dichiarazione giacché da tale condotta del concorrente ben può conseguire il provvedimento espulsivo. La dichiarazione contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale deve infatti indicare tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299; Id., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 3628; Id., 29 novembre 2018, n. 6787; Id., Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 761; Id., 28 settembre 2015, n. 4511; Id. Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787; più recentemente Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2019, n. 6443, per il quale “l'omessa dichiarazione da parte del concorrente […] ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara” e “la stazione appaltante … deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i comportamenti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, che devono essere pertanto indicati in sede di dichiarazione”).

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i rilievi svolti dall'appellante in merito alla insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al dichiarante per essersi quest'ultimo basato su un casellario giudiziale dal quale non risulterebbero le suddette condanne. Sul punto il Collegio ha invero precisato che ai fini della sussistenza o meno della fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50 del 2016, rileva esclusivamente il fatto materiale ed oggettivo del falso, a prescindere dunque dall'animus soggettivo che l'ha ispirato, il quale invece rileva per l'ulteriore adozione, da parte dell'ANAC, di sanzioni di carattere interdittivo.

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