Associazione a delinquere a fini di traffico di stupefacenti: chiarimenti sulla condotta e sul dolo di partecipazione
10 Gennaio 2020
Con la pronuncia n. 2/2019, la Prima Sezione ha ribadito due importanti principi in materia di partecipazione nell'associazione per delinquere a fini di traffico di sostanze stupefacenti: a) la condotta partecipativa può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi: l'elemento oggettivo del reato prescinde, infatti, dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto; b) l'elemento soggettivo e la adesione psicologica alla partecipazione vengono inoltre desunte dall'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (indice la condotta, che, per le sue connotazioni, risulta idonea ad attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale). |