Il Consiglio di Stato sul rischio informatico

Redazione Scientifica
24 Dicembre 2019

In caso di malfunzionamento del sistema informatico di gestione della gara non necessariamente deve essere data la possibilità all'operatore economico di presentare la propria offerta di modo da garantire...

In caso di malfunzionamento del sistema informatico di gestione della gara non necessariamente deve essere data la possibilità all'operatore economico di presentare la propria offerta di modo da garantire la par condicio competitorum, come nel caso in cui il disciplinare contenga una clausola che preveda che “La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità [della stazione appaltante] .. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza….”.

In questi casi, esclusi blocchi generalizzati e paralizzanti del sistema, l'impossibilità di portare a termine l'operazione ricade nel “rischio informatico”, interamente gravante sul concorrente ai sensi della clausola.

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