Formule matematiche negli affidamenti di appalti ad alto contenuto di manodopera
24 Dicembre 2019
Nell'attuale quadro normativo si registra una preferenza per una selezione delle offerte per contratti pubblici di appalto relativi a servizi ad alta intensità di manodopera ex art. 50 e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici, secondo criteri di carattere qualitativo, in funzione non solo delle esigenze tecniche della stazione appaltante, ma anche per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delle condizioni contrattuali degli addetti al servizio (si rinvia al riguardo ai principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 21 maggio 2019, n. 8). Nella medesima direzione, si colloca il comma 7 del citato art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016, che ammette l'ipotesi di procedura di gara svolta esclusivamente su elementi di carattere non economico.
Nel mutato contesto ora descritto la giurisprudenza amministrativa più recente ha ritenuto non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi (Cons. Stato, V, 28 ottobre 2019, n. 7389, e 2 settembre 2019, n. 6065) e a formule incentrate su una proporzione lineare tra prezzi offerti in termini assoluti anziché in ribasso percentuale sulla base d'asta (Cons. Stato, V, 23 novembre 2019, n. 6639, relativa ad un servizio di mensa, anch'esso previsto dal citato art. 95, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 tra quelli da aggiudicare necessariamente secondo il «criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo»). |