Aggiudicazione provvisoria e procedimento di correzione dell’errore nell’attribuzione dei punteggi
24 Dicembre 2019
La mancata conferma dell'aggiudicazione provvisoria non è qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, tale da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento (Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n.2338; id. n. 5266 del 23 ottobre 2014). Pertanto, la natura tipica di atto provvisorio ad effetti instabili dell'aggiudicazione provvisoria neppure consente di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4183).
E' legittimo l'operato della Commissione giudicatrice che dopo essersi avveduta di essere caduta in errore nel procedimento di valutazione delle offerte e nell'assegnazione del punteggio, ha acclarato l'impossibilità di emendarlo in sede di gara, atteso che erano state già aperte le offerte economiche, ed ha ritenuto che tale errore dovesse ritenersi essenziale, rilevante e non sanabile e, di conseguenza, ha assunto il provvedimento in autotutela, tenuto conto che – trattandosi di aggiudicazione provvisoria – alcuna posizione di vantaggio ed alcun affidamento era nel frattempo sorto, trattandosi di provvedimento ad effetti instabili. |