L’indeterminatezza delle prestazioni determina l’illegittimità della clausola di estensione
28 Dicembre 2019
La clausola di adesione inserita nel contratto stipulato all'esito di una procedura ad evidenza pubblica rappresenta uno strumento finalizzato a forme di aggregazione della domanda, riconducibile a date condizioni alla figura dell'accordo quadro. Secondo la normativa nazionale ed europea in materia, interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, è consentito ad un'amministrazione aggiudicatrice agire per sé e per altre amministrazioni, chiaramente individuate benché non direttamente firmatarie dell'accordo quadro, a condizione che siano rispettati i principi di trasparenza, pubblicità, certezza del diritto e parità di trattamento tra gli operatori economici. È, pertanto, escluso che nell'accordo quadro non siano indicate le prestazioni che potrebbero essere oggetto di successivi accordi esecutivi su richiesta delle amministrazioni, beneficiarie dell'estensione, non essendo sufficiente ai fini della suddetta determinatezza neppure il riferimento ad un fabbisogno ordinario delle medesime, ritenuto di non facile individuazione soprattutto da parte di concorrenti di altri paesi, nonché suscettibile di esplicita dichiarazione ove noto. Alla luce dei principi dell'evidenza pubblica e della concorrenza, la mancata indicazione all'origine delle prestazioni richiedibili in sede di estensione determina, infatti, l'illegittimità degli atti della procedura. |