Criteri per la suddivisione in lotti dell’appalto

Redazione Scientifica
03 Gennaio 2020

La suddivisione in lotti dell'appalto pubblico da parte della stazione appaltante, finalizzata alla tutela della concorrenza, è espressione di un potere discrezionale, esercitato dall'amministrazione...

La suddivisione in lotti dell'appalto pubblico da parte della stazione appaltante, finalizzata alla tutela della concorrenza, è espressione di un potere discrezionale, esercitato dall'amministrazione attraverso valutazioni di carattere tecnico-economico secondo un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. A tal fine l'amministrazione è tenuta al rispetto delle specifiche norme contenute in materia nel codice dei contratti nonché dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, con specifico obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 51, D.lgs. n. 50 DEL 2016. L'istituto in esame non presenta i caratteri dell'assolutezza, in quanto derogabile dalla stazione appaltante attraverso una decisione motivata all'esito di un'adeguata attività istruttoria. Conseguentemente, anche il sindacato giurisdizionale di fronte ad un'adeguata istruttoria della p.a., deve arrestarsi ad una valutazione in termini di ragionevolezza e proporzionalità della ripartizione (in tal senso, nel bilanciamento complessivo degli interessi può ritenersi ragionevole la scelta di accorpare in ciascun lotto dell'appalto pubblico i servizi di portierato e di vigilanza, i quali, benché distinti tra loro e soggetti a regimi in parte differenziati, appaiono funzionalmente correlati considerata la contiguità tecnico-operativa che li caratterizza).

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