Condizioni per la declaratoria di inefficacia del contratto e per l’applicazione di sanzioni alternative

Redazione Scientifica
23 Dicembre 2019

L'art. 121, comma 5, c.p.a. prevede che: "La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura...

L'art. 121, comma 5, c.p.a. prevede che: "La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:

a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;

c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b)".

L'uso del termine "procedura" nell'ambito della disposizione e la ratio della disposizione stessa escludono che le suddette “cautele” possano ritenersi tra loro alternative.

L'art. 121 comma 4 c.p.a. prevede, nel caso di declaratoria di inefficacia temporalmente limitata dei contratti, l'applicazione delle sanzioni alternative recate dall'art. 123 c.p.a. A sua volta detto art. 123 c.p.a. dispone che le sanzioni alternative ivi previste possano essere applicate anche cumulativamente e non solo alternativamente: ciò comporta che se pure si assegnasse, per mera ipotesi, alla riduzione della durata dei contratti valenza di sanzione, nessuna preclusione vi sarebbe nel disporre anche la sanzione pecuniaria di cui alla lett. a) dell'art. 123 c.p.a.

Ai sensi dell'art. 123, comma 1, lett. a) cit. tale sanzione deve essere ricompresa tra lo 0,5% ed il 5% del valore del contratto; l'art. 123, comma 2, c.p.a. prevede poi che “il giudice amministrativo applica le sanzioni ... e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione”.

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