La giurisdizione spetta al Tribunale dello Stato ove il minore risiedeva prima della sottrazione internazionale

Gloria Musumeci
13 Gennaio 2020

Il Tribunale del luogo in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale a decidere sulle questioni inerenti il suo mantenimento e il suo affidamento, ove non ricorra nessuna delle ipotesi previste dall'art. 10 Reg. Bruxelles II bis.
Massima

Il Tribunale del luogo in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale a decidere sulle questioni inerenti il suo mantenimento e il suo affidamento, ove non ricorra nessuna delle ipotesi previste dall'art. 10 Reg. Bruxelles II bis, e cioè l'accettazione del mancato rientro del minore da parte dell'altro genitore oppure la sua permanenza nell'altro Stato per almeno un anno, ipotesi in presenza delle quali la giurisdizione deve essere trasferita allo Stato membro in cui il minore abbia acquisito la residenza dopo il mancato rientro.

Il caso

La moglie, cittadina italiana, e il marito, cittadino iraniano-svedese, avevano contratto matrimonio in Italia e avevano stabilito la loro residenza abituale in Spagna. Dall'unione della coppia, nel 2015, nacque una figlia ma, poco dopo, il matrimonio entrò in crisi. Nel novembre del 2016, la madre portò la figlia in Italia con il consenso del marito, per trascorrere con la sua famiglia di origine il periodo natalizio, al termine del quale, tuttavia, non fece ritorno in Spagna, contravvenendo agli accordi intercorsi con il marito. Quest'ultimo presentò istanza al Ministero della Giustizia spagnolo affinché fosse accertata la sottrazione internazionale di minore operata dalla moglie e, contestualmente, introdusse un giudizio di divorzio avanti al Tribunale spagnolo. Nel frattempo, la madre aveva anch'ella incardinato un giudizio di separazione personale avanti al Tribunale di Lecce, procedimento in cui il padre, costituendosi in giudizio, aveva eccepito la pendenza del procedimento per sottrazione internazionale di minore e la carenza di giurisdizione del Tribunale italiano.

Il Tribunale ordinario di Lecce, nel giugno del 2017, aveva disposto – in via provvisoria ed urgente – l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con stabile permanenza presso la madre e, nel luglio del 2017, il Tribunale per i minorenni di Lecce, pronunciandosi sull'istanza di rientro della minore in Spagna a seguito di sottrazione internazionale avanzata dal padre presso il Ministero della Giustizia spagnolo e da questo trasmessa al Ministero italiano, aveva disposto il rientro in Spagna della minore.

La madre inizialmente ottemperava al decreto, riportando la figlia in Spagna; tuttavia, pochi giorni dopo, rientrava in Italia con la minore.

Il padre, nell'ambito del giudizio di separazione pendente avanti al Tribunale di Lecce, proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., deducendo la competenza giurisdizionale dell'autorità spagnola in ordine ai provvedimenti concernenti la figlia ai sensi dell'art. 10 Reg. Bruxelles II-bis, dal momento che la minore aveva risieduto in Spagna fino al trasferimento illecito operato dalla madre in Italia e che ivi avrebbe ancora risieduto se la madre avesse ottemperato al decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Lecce. Il ricorrente, inoltre, sottolineava che, a prescindere dal suddetto decreto, la potestà giurisdizionale sarebbe spettata comunque all'autorità giudiziaria spagnola in base al criterio della residenza abituale del minore, che, ai sensi del menzionato art. 10 Reg. Bruxelles II-bis, conserva la propria ultrattività in caso di mutamento dello stato di fatto conseguente alla sottrazione internazionale di minore.

La moglie ha resistito con controricorso, chiedendo affermarsi la giurisdizione italiana, posto che era stato il padre, nel gennaio 2017, a chiederle di restare in Italia e di introdurre il giudizio di separazione personale avanti al Tribunale di Lecce e che, quando era tornata in Spagna per adempiere al decreto del Tribunale per i minorenni, era stata costretta a tornare in Italia perché il marito non le aveva permesso di entrare in casa.

La questione

In caso di sottrazione internazionale o di mancato rientro, la giurisdizione sui provvedimenti relativi ai minori appartiene all'autorità giudiziaria dello Stato ove il minore risiedeva prima del trasferimento illecito o del mancato rientro oppure a quella dello Stato ove il minore si trova a seguito della sottrazione?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, fornisce una risposta chiarificatrice a un quesito di grande rilievo (anche da un punto di vista strettamente pratico) e, cioè, a quale Giudice bisogna rivolgersi per l'adozione dei provvedimenti riguardanti un minore quando quest'ultimo sia stato illecitamente trasferito in un altro Stato oppure non abbia fatto rientro nello Stato di residenza abituale.

Le Sezioni Unite hanno, innanzitutto, rilevato che la minore, prima di essere portata in Italia dalla madre nel novembre 2016, risiedeva abitualmente in Spagna e che il suo mancato rientro era stato determinato da una decisione unilaterale della madre, risultando così integrata la fattispecie di sottrazione internazionale di minore.

Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, trova applicazione la proroga, prevista dall'art. 10 Reg. Bruxelles II-bis, della giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro e, quindi, dell'autorità giudiziaria spagnola, non ricorrendo – nel caso di specie – nessuna delle ipotesi indicate dallo stesso articolo 10 in presenza delle quali la giurisdizione deve essere trasferita in capo all'autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore ha acquisito la residenza a seguito della sottrazione o del mancato rientro.

In particolare, con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 10 del Regolamento («se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro»), la Corte ritiene assente qualunque evidenza che lasci intendere che il padre avesse accettato il mancato rientro della figlia in Spagna, avendo anzi egli intrapreso iniziative giudiziarie che lasciano presumere il contrario.

Ad avviso della Corte, poi, non ricorre neanche l'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 10 («se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno …»), in quanto, alla data dell'instaurazione del giudizio di separazione giudiziale avanti al Tribunale di Lecce (11 gennaio 2017), la minore si trovava in Italia da meno di due mesi (25 novembre 2016).

Relativamente a tale ultima ipotesi, la Suprema Corte, analizzando la questione ancora più a fondo, chiarisce che, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, per l'individuazione della giurisdizione non può tenersi conto del periodo trascorso dalla minore in Italia successivamente alla data di proposizione del giudizio da parte della madre. Ed infatti, il momento rilevante per la determinazione della giurisdizione per le domande relative alla responsabilità genitoriale, a mente dell'art. 8 Reg. Bruxelles II bis, è proprio quello dell'instaurazione del giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 2 ottobre 2019, n. 24608; Cass. civ., sez. un., 30 marzo 2018, n. 8042): la competenza spetta all'autorità giudiziaria dello Stato ove il minore risiede abitualmente alla data in cui è adita, salvo le deroghe espressamente previste dal medesimo Regolamento, tra cui quella dettata, appunto, dall'art. 10.

La minore, al momento della proposizione della domanda avanti al Tribunale di Lecce, si trovava sì in Italia, ma in violazione dei diritti di affidamento del padre: di conseguenza, la competenza giurisdizionale è del giudice spagnolo, autorità del luogo ove la minore risiedeva abitualmente prima del mancato rientro.

Le Sezioni Unite, di conseguenza, hanno accolto il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine all'adozione dei provvedimenti concernenti la minore, pur compensando le spese tra le parti in ragione dell'assenza di precedenti specifici.

Osservazioni

L'art. 8 del Regolamento Bruxelles II bis dispone che il giudice competente a decidere sui provvedimenti relativi ai minori è quello dello Stato in cui il minore risiede abitualmente alla data in cui viene adita l'autorità giurisdizionale (cfr. Cass. civ., sez. un., 4 ottobre 2018, n. 24231).

Ma che cosa succede quando il minore viene illecitamente trasferito in un altro Stato o non fa più rientro nello Stato ove risiedeva abitualmente? L'autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore si trova alla data in cui viene instaurato il procedimento è sempre quella competente?

Le Sezioni Unite, con l'ordinanza in commento, forniscono - in assenza di precedenti specifici sul punto - una risposta esaustiva alle domande appena formulate: se il trasferimento del minore o il suo mancato rientro nello Stato di residenza abituale è stato posto in essere illecitamente, la competenza giurisdizionale rimane in capo allo Stato ove il minore risiedeva abitualmente prima del trasferimento.

Secondo il ragionamento operato dalla Corte, infatti, se il mutamento della situazione di fatto (i.e. dello Stato in cui il minore risiede abitualmente) è causato da un atto illecito che viola i diritti di affidamento di uno dei genitori, opera la proroga o ultrattività della competenza giurisdizionale dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima del suo trasferimento illecito o del suo mancato rientro, ai sensi dell'art. 10 Reg. Bruxelles II bis.

In conclusione, dunque, la ratio dell'art. 10 del Regolamento Bruxelles II bis - come interpretato dalla Suprema Corte - è proprio quella di impedire che l'integrazione della fattispecie della sottrazione internazionale dei minori possa avere delle ripercussioni immediate sulla competenza giurisdizionale. Affinché il Giudice competente venga individuato in quello dello Stato in cui il minore sia stato illecitamente trasferito o da cui non abbia più fatto rientro, devono sussistere le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 10 Reg. Bruxelles II bis.

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