Marito comproprietario della casa coniugale con terzi: cosa succede in sede di assegnazione della casa familiare?

Paola Silvia Colombo
13 Gennaio 2020

Tizio è comproprietario dell a casa familiare per 1/4, in sede di separazione consensuale, i coniugi si accordano per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie collocataria del figlio minore. In sede di divorzio, come va affrontata, l'assegnazione della casa familiare quando risulta del marito in comproprietà con terze persone che oggi la rivendicano?

In sede di separazione consensuale, marito (Tizio) e moglie (Caia) si accordano per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie collocataria del figlio minore. La casa coniugale, però, è in comproprietà del marito e dei suoi tre fratelli (1/4 ciascuno). I fratelli, successivamente alla separazione del fratello Tizio dalla moglie, rivendicano il proprio diritto sull'immobile e instaurano procedura di sfratto contro la Sig.ra Caia, attualmente in corso. Il Sig. Tizio, oggi, intende procedere con il giudizio di divorzio mantenendo le condizioni di separazione. Il problema, però, da risolvere è la questione casa coniugale. Il figlio è ancora minorenne e vive attualmente con la madre. Come va affrontata l'assegnazione della casa familiare quando risulta del marito in comproprietà con terze persone che oggi la rivendicano?

Occorre premettere che l'assegnazione della casa coniugale costituisce un diritto personale di godimento tipico del diritto di famiglia ma non è in alcun modo assimilabile ad un diritto reale (Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2011 n. 8361).

L'assegnazione della casa familiare, infatti, è una misura funzionale a salvaguardare e garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

I diritti dei proprietari dell'immobile subiscono, però, la limitazione d'uso conseguente all'assegnazione che è opponibile, senza trascrizione, per 9 anni dalla data dell'emissione del relativo provvedimento (Cass. civ., S.U., 26 luglio 2002, n. 11096) e, oltre il novennio, se trascritto (Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2009, n. 20144).

Alla luce di ciò, il diritto di assegnazione di Caia avendo le connotazioni che precedono potrà essere revocato solo ed esclusivamente se verranno meno i presupposti che hanno determinato l'assegnazione della casa familiare.

Ritengo, pertanto, che nel giudizio di divorzio, il Giudice non potrà che confermare l'assegnazione, indipendentemente dai diritti rivendicati dai comproprietari.

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