Istanze a mezzo PEC: ancora puntualizzazioni della Cassazione penale
14 Gennaio 2020
Trasmissione via PEC dell'istanza di differimento dell'udienza. La Cassazione, con le sentenze n. 80 e 99 del 3 gennaio 2020, ha ribadito che l'indirizzo prevalente è quello secondo cui l'istanza inoltrata dal privato a mezzo PEC è inammissibile o irricevibile. Tuttavia, anche se si volesse seguire un orientamento più aperto che faccia determinare dal ricorso alla PEC soltanto una mera irregolarità, con obbligo del giudice di prendere in considerazione l'istanza se sottoposta al suo vaglio in tempo utile rispetto all'udienza, comunque la parte deve fornire la dimostrazione che la propria richiesta è stata ricevuta dal destinatario. A tal proposito, non basta la prova dell'accettazione del gestore della PEC, ma occorre la ricevuta del destinatario. Inoltre, la PEC non può pervenire ad uffici chiusi, perché colui che la invia in un orario in cui gli uffici non sono aperti (come nel caso del venerdì sera) accetta il rischio che la propria mail sia letta successivamente (il lunedì mattina).
Cass. pen., n. 80/2020: il rischio della mancata sottoposizione al giudice dell'istanza inviata a mezzo PEC ricade sul mittente. Nel caso esaminato dal collegio, il ricorso si fonda sull'omessa valutazione di un'istanza di differimento dell'udienza per impedimento a comparire del difensore degli imputati, inviata a mezzo PEC alla Corte d'appello. Il ricorrente lamenta che questa istanza, pur pervenuta in tempo utile rispetto all'udienza, non è stata sottoposta al Collegio.
Cass. pen., n. 99/2020: il rischio della sottoposizione al giudice intempestiva è a carico del richiedente. Pronunciandosi anche in questa seconda ipotesi su un caso di istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore trasmessa a mezzo PEC, la Corte richiama il consolidato principio secondo cui, nell'ambito del processo penale, non è consentito alle parti private effettuare comunicazioni, notificazioni e istanze mediante posta elettronica certificata. Il Collegio evidenzia anche che sussiste un indirizzo meno restrittivo che qualifica come mera irregolarità l'utilizzo della PEC per l'invio di istanze di parte. Secondo tale impostazione, l'istanza non è nulla, né inesistente ed il giudice è dunque tenuto ad esaminarla, fermo restando che grava sul richiedente il rischio che l'istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente tempestivamente rispetto all'udienza. Ed è proprio questo il caso che si è verificato nella vicenda in esame: l'istanza di rinvio era infatti stata inoltrata di venerdì sera, oltre l'orario di apertura degli uffici, ed era stata portata all'attenzione del giudice la mattina successiva, quando però l'udienza era già stata celebrata. Di conseguenza, l'irregolare modalità di trasmissione dell'istanza a mezzo PEC impedisce all'imputato di dolersi del mancato tempestivo inoltro al giudice della propria istanza. |