Riforma della prescrizione e prosciolto: è incostituzionale?

14 Gennaio 2020

Resto convinto che il tema della prescrizione, unitamente alla annunciata riforma del processo penale, andrebbe resettato. Tuttavia, in questi giorni, dopo l'intesa intervenuta - così pare – tra le forze di maggioranza c'è un tema che ha richiamato la mia attenzione. Si tratta delle riserve di costituzionalità dell'ipotesi di distinguere la posizione del condannato da quella del prosciolto.

Resto convinto che il tema della prescrizione, unitamente alla annunciata riforma del processo penale, andrebbe resettato.

Tuttavia, in questi giorni, dopo l'intesa intervenuta - così pare – tra le forze di maggioranza c'è un tema che ha richiamato la mia attenzione.

Si tratta delle riserve di costituzionalità dell'ipotesi di distinguere la posizione del condannato da quella del prosciolto.

Fin dall'estate avevo prospettato una soluzione di questo tipo, non tanto nella convinzione che fosse quella auspicabile, essendo contrario sia alla riforma Orlando, sia a quella Bonafede.

Invero, avevo proposto una norma così congegnata: La prescrizione è sospesa in presenza di una condanna di primo o di secondo grado. Chiaramente, il riferimento al secondo grado riguarda il prosciolto in prima istanza.

Di fronte alla proposta di differenziare il prosciolto dal condannato, come anticipato, si sono prospettate delle questioni di costituzionalità su più piani.

Ora, a me pare, che le due figure siano molto diverse.

Si consideri che al condannato con la sentenza di primo grado può essere applicata una misura cautelare, che al prosciolto non può essere applicata; si può affermare che al condannato con applicazione di misura cautelare questa può essere conservata, mentre il prosciolto, in misura cautelare, va liberato.

Anche rispetto al diritto di appellare o di subire l'appello dell'accusa le due condizioni sono diversificate.

Ma la questione ha attirato la mia attenzione a fronte delle dichiarazioni di due magistrati. A pensar male…

Invero, in caso di approvazione della norma, che differenzierebbe le due figure, la Corte costituzionale non potrebbe dichiarare l'incostituzionalità della norma di favore, trattandosi di una decisione in malam partem. La previsione incostituzionale, ritenendo che la posizione dell'assolto e del condannato sono parificabili, sarebbe quella del condannato. Ciò però determinerebbe di fatto la caducazione della disciplina della riforma Bonafede. Forse è ciò che con queste affermazioni si vuole evitare.

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