Non è nulla l'ordinanza comunicata via PEC e priva della firma digitale del cancelliere

Redazione scientifica
15 Gennaio 2020

Le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all'originale anche se prive di firma del cancelliere. Tale disposizione è applicabile a tutti gli atti digitalizzati, riferendosi all'intero contenuto del fascicolo informatico.

Le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all'originale anche se prive di firma del cancelliere. Tale disposizione è applicabile a tutti gli atti digitalizzati, riferendosi all'intero contenuto del fascicolo informatico.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 93/2020, depositata il 7 gennaio.

La vicenda. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile il gravame proposto da un cittadino nigeriano avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale con cui era stata rigettata la domanda sul riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e umanitaria. Per la Corte territoriale, dopo aver rilevato che l'ordinanza impugnata era stata depositata e comunicata il 27 ottobre 2015 e che la comunicazione del testo integrale del provvedimento era avvenuta il 28 ottobre 2015, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto con citazione oltre il termine perentorio di 30 giorni. Avverso tale provvedimento il ricorrente propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno, denunciando vizio di nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale e comunicata a mezzo PEC poiché priva della firma digitale del cancelliere: a suo avviso, dunque, l'appello poteva essere proposto, vista tale nullità, entro il termine di 6 mesi ai sensi dell'art. 327 c.p.c..

Mancata firma digitale del cancelliere. Per la Suprema Corte il ragionamento del ricorrente è infondato, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, nel testo “ratione temporis” vigente, le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all'originale anche se prive di firma del cancelliere. Tale disposizione è applicabile a tutti gli atti digitalizzati, riferendosi all'intero contenuto del fascicolo informatico. E ciò vale anche nel caso di specie, poiché non è affetta da nullità l'ordinanza emessa dal Tribunale, comunicata a mezzo PEC, priva della firma digitale del cancelliere.
Il ricorso viene quindi rigettato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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