La contestazione in giudizio della stipula della PA di un contratto di appalto con un operatore economico privo dei requisiti per contrarre
15 Gennaio 2020
La stipula da parte della P.A. di un contratto di appalto con un operatore economico privo dei requisiti per contrarre con la stessa può essere contestata in sede giudiziaria da chi vi abbia interesse. Qualora, illegittimamente, sia stato stipulato un contratto di appalto con un operatore economico privo dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione è consentito, a chi vi abbia interesse e sia legittimato a contestare la stipulazione, agire in giudizio per chiedere l'accertamento dell'illegittimità del comportamento della P.A., collegato al mancato esercizio del potere di dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario, per ottenere dal Giudice Amministrativo la privazione di efficacia del contratto eventualmente stipulato.
La contestazione in giudizio di una sanzione adottata dall'A.G.C.M. non impedisce alla Stazione Appaltante di effettuare una qualsiasi valutazione sull'affidabilità dell'operatore destinatario di detta sanzione. La contestazione in giudizio di una sanzione adottata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non può impedire all'Amministrazione aggiudicatrice che indice la gara d'appalto di effettuare una qualsiasi valutazione sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta sanzione si riferisce, anzi obbliga la Stazione Appaltante a valutare i fatti.
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